Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 25 pagine
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b. le sostanze e i preparati del gruppo 2 a utilizzatori privati od offre loro consulenza sull’impiego delle sostanze e dei preparati».
TG suggerisce di completare il capoverso 1 affinché la trasmissione delle informazioni sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni sia garantita lungo tutta la catena di distribuzione, conformemente all’obbligo di diligenza previsto all’articolo 8 LPChim.
TI chiede di modificare e armonizzare la terminologia nella versione italiana, utilizzando l’espressione «conoscenze tecniche» (OPChim e ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi).
LU, NW, OW, TI e chemsuisse [17] propongono di riformulare il capoverso 2, perché l’espressione della possibilità non è pertinente: «Il DFI può disciplinare disciplina:». Secondo chemsuisse [17], il DFI deve disciplinare con maggiore precisione i requisiti in materia di conoscenze specifiche, poiché l’OPChim non può menzionarli sufficientemente nel dettaglio.
FR, GR, LU, NW, OW, TG, TI, ZH, chemsuisse [17] e VKCS [27] propongono di aggiungere al capoverso 3 un rinvio all’articolo 10 ORRPChim (obbligo di perfezionamento per titolari di autorizzazioni speciali): « Gli articoli 10 e 11 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applicano per analogia.»
Il cambio del sistema di etichettatura (GHS), la regolare riclassificazione delle sostanze e la rapida evoluzione delle limitazioni e dei divieti relativi a determinate sostanze rendono necessario il perfezionamento.
pharma [20] rinvia al suo commento all’articolo 63.
SKW [23] e ScInd [24] chiedono che l’articolo 66 capoverso 2 lettera b sia applicato con pragmatismo.
Articolo 69 Sostanze e preparati destinati all’autodifesa
AG, BE, BL, FR, GE, GR, VD, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TG, TI, ZG, ZH, Greenpeace [14], chemsuisse [17] e VKCS [27] intendono mantenere l’obbligo di possedere conoscenze specifiche per la fornitura di spray al peperoncino a utilizzatori privati, aggiungendo al capoverso 1 un rinvio all’articolo 66.
A motivazione della richiesta affermano che gli spray al peperoncino sono prodotti manifestamente critici, il cui beneficio globale è controverso: non vi è motivo di continuare a promuoverne la fornitura. Dato che la legislazione in materia di prodotti chimici non propone alcuno strumento comparabilmente adeguato per assicurare che gli spray per l’autodifesa siano forniti soltanto da commercianti con le adeguate conoscenze, i partecipanti che hanno formulato questa richiesta ritengono che il possesso di conoscenze specifiche costituisca un «criterio di selezione» adeguato.
L'istituzione di appositi corsi, i cui requisiti sarebbero adeguati in funzione del pubblico target e dei prodotti interessati, permetterebbe di garantire che i commercianti, spesso estranei al settore cui sono destinati i loro prodotti, siano a conoscenza delle disposizioni legali connesse alla loro fornitura.
Inoltre, BE, BL, TG, chemsuisse [17] e VKCS [27] fanno notare che gli spray per l’autodifesa non dovrebbero essere disciplinati dall’OPChim, ma dalla legislazione sulle armi, poiché sono destinati a essere impiegati contro esseri umani.
Capitolo 3: Utilizzazione di sostanze estremamente preoccupanti
Articolo 70 Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti
Greenpeace [14] chiede di formulare il capoverso 2 come segue: «Le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate che figurano nell’allegato XIV del regolamento UE-REACH sono inserite nell’allegato 1.17 dell’ORRPChim.»
pharma [20] è favorevole all’inserimento dell’elenco delle sostanze candidate nell’allegato 3.
16/25 Rapporto concernente l'indagine conoscitiva OPChim gennaio 2015