Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine

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4 Relazione con il diritto internazionale

4.1 Il diritto dell’Unione europea

Ai sensi dell’articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE)15, l’Unione europea si prefigge di promuovere la giustizia e la protezione sociali. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è sancita all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)16. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC)17. Il suo obiettivo è segnatamente quello di conferire un diritto d'ingresso, di soggiorno, di accesso a un’attività economica dipendente, di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera (art. 1 lett. a ALC). L’articolo 1 lettera d dell’Accordo fissa come obiettivo che le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali siano garantite ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera. Conformemente all’allegato I dell’Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non devono quindi essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 2 ALC) e il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica deve essere garantito (art. 4 ALC). L’Accordo prevede dunque all’articolo 7 lettera a che le parti contraenti disciplinino in particolare il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro.

La libera circolazione delle persone richiede un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, come previsto all’articolo 48 TFUE. Il diritto dell'Unione europea non prevede l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, poiché gli Stati membri conservano la facoltà di determinare l’impostazione, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. Il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è attuato dal regolamento (CE) n. 883/200418 nonché dal relativo regolamento di applicazione n. 987/200919, a cui la Svizzera ha aderito.

4.2 Gli strumenti del Consiglio d’Europa

La Carta sociale europea del 18 ottobre 196120 è l’equivalente della Convenzione europea sui diritti dell’uomo21 per i diritti economici e sociali. Il diritto alla sicurezza sociale vi è sancito all’articolo 12. La Svizzera ha firmato la Carta il 6 maggio

15 GU C 191 del 29.7.1992

16 GU C 306 del 17.12.2007

17 RS 0.142.112.681

18 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati), RS 0.831.109.268.1

19 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), RS 0.831.109.268.11

20 http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/035.htm

21 RS 0.101