Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
1.6 Attuazione
In linea di massima spetterà ai Cantoni determinare l’offerta adeguata e disciplinarne la qualità: se decidono di intervenire saranno sostanzialmente i Cantoni a occuparsi dell’attuazione delle misure. Essi dovranno tra l’altro regolare il settore ambulatoriale degli ospedali nell'ambito della pianificazione ospedaliera in coordinamento con gli altri Cantoni, come prevede l'articolo 39 capoverso 2.
Il progetto definisce tuttavia un quadro:
˗ Se decidono di intervenire, i Cantoni dovranno istituire una commissione
composta da rappresentanti degli assicurati, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori. La legge definisce il ruolo e la composizione della commissione, mentre gli aspetti organizzativi sono lasciati alla discrezione dei Cantoni. Siccome vi è la possibilità di adottare misure distinte in funzione dei fornitori di prestazioni, la rappresentanza dei fornitori di prestazioni in seno alla commissione potrà essere adattata di volta in volta.
˗ Spetta ai Cantoni decidere di limitare le autorizzazioni a esercitare a carico
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o attuare misure di sostegno. Essi si baseranno su criteri di qualità come la partecipazione a programmi di qualità, formazioni continue nell’ambito della garanzia della qualità, servizi di pronto soccorso o a una rete di cure integrate. Potranno essere attuati unicamente criteri compatibili con le regolamentazioni nazionali o internazionali. Alcuni criteri proposti dai partner in occasione delle tavole rotonde non potranno quindi essere presi in considerazione. Il fatto di esigere una pratica di tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto non sarebbe compatibile con la libera circolazione delle persone. Tra l’altro, non è necessario disciplinare nella LAMal la conoscenza di una lingua nazionale. Infatti per il riconoscimento di un diploma estero o di un titolo di perfezionamento estero, di cui è prevista l’equivalenza con un diploma federale o con un titolo federale di perfezionamento, gli articoli 15 e 21 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) stabiliscono già il requisito che il titolare padroneggi una lingua nazionale svizzera. L’organismo competente della Confederazione verifica tali conoscenze nell’ambito della procedura di riconoscimento dei diplomi. Se il riconoscimento del diploma non è necessario, spetta all’istituzione che intende assumere la persona verificare che le sue conoscenze linguistiche le permettano di svolgere correttamente i compiti previsti.
˗ Le misure in caso di offerta insufficiente dovranno essere appropriate, il che
presuppone segnatamente il rispetto dei principi generali della LAMal, in particolare quello di economicità. Ogni misura proposta e adottata dalle autorità cantonali e dalle commissioni consultive dovrà quindi sistematicamente essere stata sottoposta a una valutazione dell’impatto presumibile sui prezzi delle prestazioni e sui costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie.
Dal canto suo, il Consiglio federale dovrà disciplinare alcuni punti per via d’ordinanza:
˗ Se decide di regolamentare l’offerta, il Cantone dovrà innanzitutto determinare
l’offerta adeguata. La procedura dovrà essere verificabile e basata su dati affidabili. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di fissare criteri minimi. Tali