Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine
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1.2 La nuova normativa proposta
La modifica proposta consiste nel disciplinare il settore ambulatoriale mettendo l’accento sulla qualità dell’offerta di cure. I Cantoni che constatano un’offerta eccedentaria avranno la possibilità (e non l’obbligo) di regolamentare le autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per far questo si baseranno su criteri di qualità. Tale regolamentazione potrà riguardare tutti i fornitori di prestazioni (e non unicamente i medici) e dovrà tener conto anche dell’attività degli ospedali nel settore ambulatoriale. In caso di offerta insufficiente, i Cantoni potranno adottare le misure che riterranno adeguate, a condizione che rispettino le regolamentazioni nazionali e internazionali. Quanto al settore ambulatoriale degli ospedali, esso dovrà essere disciplinato dai Cantoni nei mandati di prestazioni. Il Consiglio federale interverrà nella gestione strategica solo se il Cantone non adotta alcuna misura e l’offerta eccedentaria si ripercuote sui costi. È prevista una competenza sussidiaria d’intervento sui valori del punto tariffale.
La regolamentazione delle autorizzazioni poteva essere assimilata a un blocco delle stesse quando si trattava, per il Cantone, di autorizzare i fornitori di prestazioni a esercitare solo in presenza di un bisogno. Con la nuova normativa proposta, in un primo tempo l’autorità cantonale dovrà determinare il bisogno di cure rispetto alla qualità ottimale dell’offerta definita. Solo su questa base potranno essere adottate misure d’incentivazione o di regolamentazione. Uno degli obiettivi è di fare in modo che i Cantoni si coordinino quando decidono di adottare misure o almeno che osservino le disposizioni decise dai Cantoni limitrofi prima di adottarne. La gestione strategica attribuisce al Cantone una funzione centrale, ma i suoi partner (fornitori di prestazioni, assicuratori e assicurati) svolgeranno un ruolo determinante. Prima di adottare misure, il Cantone deve infatti istituire una commissione multipartita composta dall’insieme dei partner. La commissione formula una raccomandazione, di cui il Cantone deve tener conto: se decide di non seguirla, deve spiegarne i motivi. I partner hanno così la garanzia che si terrà conto del loro parere e che se il Cantone dovesse prendere misure divergenti dalla loro raccomandazione otterranno delle spiegazioni. Questo modello ricalca la procedura applicabile quando il Sorvegliante dei prezzi prende posizione su un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti e che questo aumento deve essere deciso o approvato da un’autorità federale (art. 14 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi, LSPr; RS 942.20). Il progetto contiene anche una disposizione relativa alla trasmissione dei dati, una questione che in passato ha spesso creato problemi. Grazie alla collaborazione prevista segnatamente nella commissione multipartita, i partner dovranno mettersi d’accordo sui dati di cui ciascuno ha bisogno e sulle modalità di trasmissione. Il Consiglio federale avrà la possibilità di disciplinare tali modalità, il che permetterà di reagire a eventuali blocchi.
Questo modello permette di generalizzare le cure di base e di gestire l’offerta di cure specializzate. Attribuendo ai Cantoni la competenza di regolamentare l’offerta, esso garantisce una certa prossimità nella valutazione del bisogno e assicura che le decisioni siano motivate dalla volontà di fornire un’offerta di qualità e non solo dal perseguimento di interessi economici.