Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
vederla convertita (p. es. con l’integrazione della menzione di un tasso di attività dedicato all’oftalmologia, a condizione che nel Cantone sussista tale bisogno).
Art. 40a cpv. 5
I diritti acquisiti dei fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria sono mantenuti al momento dell’entrata in vigore della limitazione delle autorizzazioni nel o nei Cantoni in cui esercitavano già a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il che permette di garantire la loro sicurezza economica.
Art. 40b Misure in caso di offerta insufficiente
Art. 40b cpv. 1
In caso di offerta insufficiente, i Cantoni possono adottare misure appropriate per sostenere l’insediamento di fornitori di prestazioni. Possono ad esempio mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria o i fondi per l’acquisto di tale infrastruttura e prestare garanzia per il relativo finanziamento.
Art. 40b cpv. 2
I Cantoni sono liberi di subordinare le misure di sostegno a condizioni. Essi si basano su criteri di qualità quali la partecipazione a un programma di qualità, a una rete di cure integrate o a servizi di pronto soccorso o il completamento di formazioni specifiche nel settore della garanzia della qualità. Sarebbe ipotizzabile anche vincolare le misure di sostegno a un determinato volume di attività.
Art. 40c Attuazione delle misure
Art. 40c cpv. 1
Volutamente, la legge non definisce in modo unitario l’offerta adeguata. I Cantoni possono così definire l’offerta adeguata sul loro territorio, in funzione segnatamente delle peculiarità regionali (città-campagna, accessibilità, lingua ecc.). Per garantire che l’offerta adeguata sia determinata in modo trasparente e unitario, i criteri minimi necessari saranno tuttavia stabiliti dal Consiglio federale per via d’ordinanza. Alcune disposizioni saranno definite in analogia alle disposizioni che disciplinano la pianificazione del settore ospedaliero. I Cantoni dovranno ad esempio basarsi su una procedura trasparente, su dati statistici fondati e su confronti. Dovranno inoltre applicare altri criteri, come l’accesso dei pazienti al trattamento entro un termine adeguato e il volume delle prestazioni. I Cantoni potranno inoltre applicare criteri supplementari in funzione delle loro peculiarità.
Art. 40c cpv. 2
Un’offerta eccedentaria o insufficiente può essere constatata non solo sull’insieme del territorio cantonale, ma anche in una regione. La nozione di regione non è definita, in modo da lasciare ai Cantoni un maggior margine di manovra. Essi tengono conto non solo dei fornitori di prestazioni che lavorano in uno studio medico o in un istituto che dispensa cure ambulatoriali ai sensi dell’articolo 36a, ma anche dell’attività degli ospedali in questo settore, definita nell’ambito dei contratti di