Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 40a Misure in caso di offerta eccedentaria

Art. 40a cpv. 1

La disposizione dà ai Cantoni la possibilità di limitare l’autorizzazione di nuovi fornitori di prestazioni se costatano un'offerta di prestazioni eccedentaria di cure ambulatoriali in una o più specializzazioni mediche o in qualsiasi altra professione autorizzata a esercitare nel settore ambulatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Sono interessati segnatamente i medici, i dentisti per le prestazioni a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria, gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici, i farmacisti, i chiropratici, le levatrici, i laboratori e gli altri fornitori di prestazioni che dispensano cure su prescrizione (fisioterapisti, ergoterapisti, infermieri, logopedisti, ortofonisti, dietisti).

In caso di limitazione delle autorizzazioni in un Cantone, i fornitori di prestazioni che intendono esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie dovranno presentare una domanda al Cantone. In assenza di una limitazione, i fornitori di prestazioni sono automaticamente autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 36-40 LAMal.

Art. 40a cpv. 2

I Cantoni possono tener conto dei fornitori di prestazioni che esercitano o desiderano esercitare a tempo parziale, il che permette una gestione strategica più precisa dell’offerta di prestazioni, fissando ad esempio nell’autorizzazione un volume di prestazioni che uno o più fornitori di prestazioni che condividono la stessa autorizzazione non possono superare. Per l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i Cantoni si basano inoltre su criteri di qualità quali la partecipazione a un programma di qualità, a una rete di cure integrate o a servizi di pronto soccorso o il completamento di formazioni specifiche nel settore della garanzia della qualità.

Art. 40a cpv. 3

La disposizione prevede un termine per utilizzare le nuove autorizzazioni, in modo da evitare una tesaurizzazione delle autorizzazioni, che renderebbe inapplicabile una gestione strategica delle prestazioni attraverso tale strumento. Questo termine corrisponde a quello che figura nell’ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OLNF; RS 832.103), che scade il 30 giugno 2016 e prevede peraltro una possibilità di proroga da parte dei Cantoni.

Art. 40a cpv. 4

La possibilità, per il Cantone, di ridurre o revocare l’autorizzazione a un fornitore di prestazioni che diverge sostanzialmente dalle condizioni definite dal Cantone costituisce un nuovo strumento di controllo, che finora non esisteva formalmente. Il Cantone potrà così adottare misure più o meno rigorose se constata che un fornitore di prestazioni non rispetta il volume predefinito, la disciplina particolare per cui ha ottenuto l’autorizzazione o qualsiasi altra condizione stabilita dal Cantone al momento dell’autorizzazione. Un medico che è stato autorizzato come medico di base, ma esercita l’oftalmologia, ad esempio, rischia di perdere l’autorizzazione o di