Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine

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1976, ma non è vincolata da questo trattato, perché il Parlamento ha rifiutato di ratificarlo nel 1987.

La Carta sociale europea (riveduta) del 3 maggio 1996 aggiorna e adegua il contenuto materiale della Carta del 196122 senza abrogarla. Costituisce un trattato distinto, in cui il diritto alla sicurezza sociale è ugualmente sancito all’articolo 12. La Svizzera non ha ratificato questo strumento.

Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964 è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 197723. Il nostro Paese non ha tuttavia accettato la parte II relativa alle cure mediche, in cui è garantita in particolare l’attribuzione delle prestazioni mediche alle persone protette in caso di stato morboso per qualunque causa e in caso di gravidanza. Il beneficiario può essere obbligato a contribuire alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato morboso e la durata delle prestazioni può essere limitata a 26 settimane per ciascun caso.

Il Codice europeo di sicurezza sociale riveduto del 6 novembre 1990 costituisce un trattato distinto dal Codice europeo di sicurezza sociale, che non abroga. Il Codice riveduto non è ancora entrato in vigore.

4.3 Compatibilità dell’avamprogetto con il diritto europeo

Sono numerosi i Paesi che gestiscono in un modo o nell’altro il settore ambulatoriale (cfr. cap. 1.5), ma le disposizioni adottate devono rispettare le norme definite dagli Stati a livello internazionale. Il diritto europeo stabilisce norme in materia di libera circolazione delle persone, senza tuttavia armonizzare i regimi nazionale di sicurezza sociale. Gli Stati sono quindi liberi di determinare questi aspetti a loro discrezione. La compatibilità della precedente versione dell’articolo 55a LAMal con l’ALC è peraltro stata oggetto di una decisione principale del Tribunale federale (DTF 130 I 26). Essa conclude che le regolamentazioni emanate dal Consiglio federale sulla base dell’articolo 55a LAMal e dal Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo per limitare concretamente l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non violano – per quanto possano essere esaminate visto l’articolo 191 della Costituzione federale (consid. 2) – né l’ALC (consid. 3), né la libertà economica (consid. 4-6), il dovere di reciproca riconoscenza dei diplomi (consid. 7), il principio della buona fede (consid.

8) o il diritto della protezione della vita privata e familiare (consid. 9). La limitazione delle autorizzazioni nel settore ambulatoriale vigente, entrata in vigore nel 2013, dà però adito a discussioni giuridiche in relazione alla sua compatibilità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE nonché con la Convenzione AELS. In due accordi sulla libera circolazione la Svizzera si è impegnata nei confronti dei 27 Stati dell’UE e degli Stati dell’AELS Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein ad autorizzare, tra l’altro, le persone che esercitano una professione medica a praticare sul proprio territorio senza discriminazioni. Ciò significa che i diplomi e gli attestati di qualifica professionale conseguiti da queste persone devono essere riconosciuti dalla Svizzera e che deve essere loro aperto l’accesso al mercato interno. La deroga alla limitazione dell’autorizzazione di cui all’articolo 55a capoverso 2 LAMal (non è subordinata all’esistenza di un biso-

22 http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm

23 RU 1978 1491