Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine

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gno l’autorizzazione delle persone che hanno esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto) limita unilateralmente la libera circolazione dei medici stranieri provenienti dall’UE o dall’AELS. Le persone provenienti dall’UE o dall’AELS che hanno svolto il perfezionamento medico richiesto dagli accordi sulla libera circolazione in un centro straniero di perfezionamento riconosciuto devono così aggiungere altri tre anni in un centro svizzero di perfezionamento per essere autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione malattie. Questo requisito più severo equivale a una discriminazione indiretta ed è quindi problematico dal punto di vista del diritto internazionale. Oltre a scontrarsi con gli accordi sulla libera circolazione, esso è contrario anche al diritto costituzionale svizzero. La libertà economica obbliga lo Stato a trattare allo stesso modo i concorrenti diretti – ad esempio i medici svizzeri e quelli provenienti dall’UE o dall’AELS. Secondo il Tribunale federale, lo Stato è infatti tenuto a «garantire che un’eventuale regolamentazione delle autorizzazioni si fondi unicamente su criteri obiettivi, che tengano conto in modo corretto dei principi della concorrenza» (DTF 130 I 26 consid. 4.5 pag. 43). Per questi motivi, tale criterio controverso non è stato inserito nell’avamprogetto oggetto del presente rapporto.