Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine

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Art. 55b cpv. 2

La riduzione della tariffa per via d’ordinanza potrà essere mantenuta fintanto che l’aumento medio dei costi per assicurato nel settore ambulatoriale in questione del Cantone resterà superiore all’aumento medio nazionale o fintanto che il Cantone non avrà adottato misure appropriate.

Art. 55b cpv. 3

Il Consiglio federale si avvarrà della competenza di ridurre le tariffe solo a titolo sussidiario, se i Cantoni non adottano le misure necessarie stabilite all’articolo 40a capoverso 3. Le circostanze particolari nonché le variazioni significative dell’andamento dei prezzi e dei salari saranno prese in considerazione. Inoltre i Cantoni dovranno essere consultati preliminarmente.

Art. 55b cpv. 4

Secondo l’articolo 55, a determinate condizioni l’autorità che approva ha la possibilità di congelare le tariffe. L’applicazione di questo articolo è un compito oneroso e che richiede una procedura lunga, in particolare per via della ripartizione delle competenze. Inoltre, in caso di aumento dei costi dovuto a un’offerta eccedentaria, il congelamento delle tariffe non sarebbe una misura abbastanza efficace. L’articolo 55b è quindi necessario e nell’ambito della sua attuazione l’articolo 55 non è applicabile.

3 Ripercussioni finanziarie

Nel complesso, le nuove disposizioni avranno un impatto positivo sui costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e di conseguenza sui premi pagati dagli assicurati. La regolamentazione delle autorizzazioni avrà un effetto al ribasso o almeno stabilizzatore sui costi. Limitando l’accesso al mercato per alcuni fornitori di prestazioni si limita infatti la domanda indotta dalle sovraccapacità. Le misure previste all’articolo 40a avranno quindi un impatto positivo sui premi. Anche la competenza sussidiaria del Consiglio federale di ridurre le tariffe, prevista all’articolo 55b, avrà un impatto positivo sui premi.

Per la Confederazione, l’impatto positivo sui premi si tradurrà in un alleggerimento dei sussidi concessi ai Cantoni per la riduzione dei premi degli assicurati di condizione economica modesta. L’attuazione della misura prevista all’articolo 55b dovrebbe avvenire senza risorse supplementari della Confederazione.

Anche per i Cantoni, l’impatto sui premi si tradurrà in una diminuzione dei costi legati alla riduzione dei premi degli assicurati di condizione economica modesta. La pianificazione degli ospedali nel settore ambulatoriale dovrebbe permettere risparmi a questo livello. Le misure di sostegno previste all'articolo 40b potrebbero generare spese supplementari per i Cantoni. Essi saranno tuttavia liberi di attuar le o di rinunciarvi.