Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine

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possesso di un titolo riconosciuto. Un obbligo del genere è quindi contrario alla libera circolazione delle persone. I professori Cottier e Epiney hanno confermato che la proposta di condizionare l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni a una pratica professionale preliminare è contraria alla libera circolazione delle persone, indipendentemente dalla sua durata. Alla domanda se una crescita incontrollata dei numeri RCC possa giustificare una deroga al principio di non discriminazione la professoressa Epiney ha risposto confermando il parere dell’Amministrazione, ossia che un caso del genere non soddisfa i criteri che giustificano una situazione derogatoria. Per questa ragione il Consiglio federale rinuncia a integrare questo criterio nel presente progetto. Viste le ricerche svolte e i pareri giuridici ricevuti, il Consiglio federale propone al Parlamento di togliere di ruolo il postulato.

Mozione 13.3874 «Sussidi agli investimenti per incentivare l’assistenza medica di base nelle regioni periferiche o insufficientemente coperte»

Questa mozione, depositata dalla Consigliera nazionale Jacqueline Fehr, incarica il Consiglio federale di creare le basi legali per permettere la concessione di sussidi agli investimenti e all’ammodernamento dell’infrastruttura allo scopo di assicurare l’assistenza medica di base nelle regioni periferiche. Il Consiglio nazionale non l’ha ancora trattata. La Costituzione affida essenzialmente alla Confederazione la responsabilità di garantire che la popolazione possa assicurarsi a condizioni sostenibili contro i rischi di malattia e infortunio, mentre i Cantoni sono tenuti ad assicurare l’assistenza sanitaria pubblica e la polizia sanitaria. Spetta quindi ai Cantoni garantire sia l’assistenza sanitaria di base sia la medicina di punta. Il Consiglio federale intende riaffermare tale competenza dei Cantoni con l’articolo 40b del progetto, che prevede che, in caso di offerta insufficiente, i Cantoni possano sostenere i fornitori di prestazioni mediante misure appropriate. L’obiettivo della mozione è pertanto adempiuto.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 39 cpv. 1bis

Le discussioni preparatorie hanno mostrato che è estremamente difficile attuare una gestione strategica delle autorizzazioni nel settore ambulatoriale degli ospedali, dal momento che per la maggior parte degli ospedali è impossibile distinguere esattamente la quota di lavoro dei medici nel settore ambulatoriale e in quello stazionario.

Questa disposizione incarica i Cantoni di disciplinare l’attività degli ospedali nel settore ambulatoriale nell’ambito della pianificazione ospedaliera. Come previsto attualmente al capoverso 2, i Cantoni dovranno coordinare le loro pianificazioni. La regolamentazione del settore ambulatoriale mira a definire meglio l’attività degli ospedali, allo scopo di migliorare il coordinamento tra di loro e con il settore ambulatoriale extraospedaliero.

I Cantoni devono coordinarsi anche per tener conto dell’offerta nelle regioni limitrofe. Contrariamente al settore ospedaliero, i Cantoni possono limitarsi ad autorizzare l’attività nel settore ambulatoriale definendo il contenuto e la portata di quest’ultima. L’attuazione da parte dei Cantoni richiederà tuttavia tempo e gli effetti si faranno sentire solo dopo parecchi anni.