Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
tuttavia respinto una mozione simile il 26 settembre 2012 (mozione 12.3638 «LA-Mal. Introdurre la libertà di contrarre», depositata dal Consigliere agli Stati Felix Gutzwiller). Quest’ultima incaricava il Consiglio federale di presentare una revisione che introducesse la libertà di contrarre per i medici specialisti, con prescrizioni minime volte a garantire la quantità e la qualità dell’offerta di cure. Secondo questa mozione, i medici dovevano poter esercitare nel settore ambulatoriale privatamente, senza contratto con una cassa malati. I modelli della libertà di contrarre limitata dalla densità di medici e della libertà di contrarre limitata agli specialisti e con prescrizioni minime relative alla densità e alla qualità sono stati sottoposti ai partner in occasione delle tavole rotonde menzionate al capitolo 1.1. Solo pochissimi di loro sono tuttavia disposti a prendere in considerazione questi modelli per gestire il settore ambulatoriale. I pro e i contro descritti (cfr. cap. 1.3) mostrano chiaramente che la libertà di contrarre non permetterebbe, alle condizioni di mercato vigenti, di migliorare la qualità dell’offerta.
Interpellanza 13.3223 «Aggiornare la tariffa medica Tarmed all’evoluzione delle prestazioni e rafforzare la medicina di famiglia»
Questa interpellanza, depositata dalla Consigliera nazionale Ruth Humbel, incarica segnatamente il Consiglio federale di indicare come può fare in modo che i valori del punto siano differenziati secondo le necessità del territorio, cioè abbassati negli agglomerati a forte densità medica e innalzati nei territori in cui la copertura sanitaria è al limite dell’insufficienza. Il Consiglio nazionale non l’ha ancora trattata. Il 4 marzo 2014, il Consiglio degli Stati ha respinto una mozione simile, che il Consiglio nazionale aveva adottato l’11 settembre 2013 (mozione 11.3888 «Un sistema tariffale favorevole ai medici di famiglia», depositata dal Gruppo PCD/PEV/glp). Questa mozione incaricava il Consiglio federale di elaborare delle basi legali per l’istituzione di un sistema tariffale favorevole ai medici di famiglia, segnatamente lasciando la possibilità di negoziare valori del punto tariffale differenziati a seconda della regione e di introdurre un secondo tariffario per i medici di famiglia. Per quanto riguarda la promozione della medicina di famiglia, il controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia», adottato dal Popolo il 18 maggio 2014, e il piano direttore «Medicina di famiglia e medicina di base» permetteranno ai medici di famiglia di beneficiare rapidamente di miglioramenti concreti, rafforzando al tempo stesso la medicina di base. Il piano direttore mira segnatamente a migliorare la situazione finanziaria dei medici di base. Per migliorare al più presto la retribuzione delle prestazioni dei medici di base previste dal piano direttore e dal relativo mandato parlamentare, per la prima volta il Consiglio federale si avvarrà della competenza sussidiaria conferitagli dall’articolo 43 capoverso 5bis LAMal e adeguerà la struttura tariffale TARMED emanando un’ordinanza, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° ottobre 2014. Nella situazione attuale, le misure tariffali evocate nell’interpellanza 13.3223 non sono per contro attuabili. La competenza sussidiaria prevista all’articolo 43 capoverso 5bis LAMal non autorizza il Consiglio federale a fissare i valori del punto tariffale. Secondo il Consiglio federale una differenziazione basata su criteri di politica regionale non è inoltre compatibile con i principi della LAMal. Infine, le misure tariffali non sono in grado di migliorare la qualità dell’offerta di cure, come illustrato al capitolo 1.3. L’autrice dell’interpellanza aveva tra l’altro già depositato la mozione 12.3600 «LAMal. Urge ripristinare la gestione strategica del numero di autorizzazioni ad esercitare a carico dell’assicurazione malattie», che incaricava il Consiglio federale, in caso di rifiuto del progetto sulle reti di cure integrate (Managed Care), di reintrodurre una disposizione che permettesse ai Cantoni di gestire il