Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine
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zione al momento dell’attuazione. Da un lato, i Cantoni devono coordinarsi, il che permette di tener conto dell’insufficienza o dell’eccedenza dell’offerta nelle regioni a cavallo tra più Cantoni quando un’autorità prevede di adottare disposizioni. Dall’altro, i partner saranno fortemente coinvolti nei processi, sulla falsariga del modello della legge sulla sorveglianza dei prezzi, e saranno tenuti a trasmettersi reciprocamente i dati necessari. La revisione garantisce così che le misure saranno decise in base a una consultazione e a dati esaustivi. La competenza sussidiaria prevista per il Consiglio federale permette di incentivare i Cantoni ad avvalersi della loro competenza, poiché consente una valutazione precisa della situazione e l’adozione di disposizioni mirate. Il progetto soddisfa infine i principi della LAMal, segnatamente quelli di economicità, appropriatezza ed efficacia, rispettando al tempo stesso la competenza cantonale di garantire l’offerta di cure. I vari elementi del progetto permetteranno quindi di migliorare l’offerta laddove necessario, garantendo al tempo stesso una flessibilità nelle misure e il rispetto del quadro giuridico vigente.
1.5 Confronto con il diritto estero, segnatamente europeo
Uno studio commissionato dall’Ufficio federale della sanità pubblica sulla gestione strategica dell’offerta nel settore ambulatoriale ha rilevato una notevole diversità di sistemi e regolamentazioni nei 22 Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) esaminati.10 Vi sono grandi differenze in particolare a livello di organizzazione, finanziamento e gestione strategica dell’offerta medicosanitaria, mentre per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio della professione vi è un importante parallelismo.
Autorizzazione all’esercizio della professione
In relazione all’autorizzazione all’esercizio della professione, gli Stati esaminati chiedono a tutti i medici un’autorizzazione o un riconoscimento a differenza della Svizzera, dove l’obbligo di autorizzazione si applica solo ai medici indipendenti. Nei vari Paesi, le condizioni per ottenere l’autorizzazione o il riconoscimento sono molto simili in virtù della direttiva del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali11, in cui sono definiti in modo unitario i requisiti minimi della formazione di base e della formazione specializzata per gli Stati dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), compresa la Svizzera (diploma in medicina dopo almeno sei anni di studi, titolo di formazione specializzata, affidabilità e presentazione delle garanzie sanitarie necessarie all'esercizio della professione). Per i medici stranieri provenienti da Stati con cui vige la libera circolazione delle persone in virtù del diritto sovranazionale (UE) o di un accordo, gli Stati esaminati non applicano alcuna limitazione giuridica dell’accesso o chiedono – come la Svizzera – la conoscenza della o di una lingua nazionale. Per i medici provenienti da Stati terzi (con cui non è stato concluso un accordo sulla
10 Rütsche, Bernhard; Poledna, Tomas; Gigaud, Philippe; Flühler, Nadja. Studie: Angebotssteuerung im ambulanten Bereich – Insbesondere Rechtsvergleich der Zulassungsbedingungen von Ärztinnen und Ärzten zur Abrechnung zulasten einer (staatlichen) Krankenversicherung; Lucerna, 18 dicembre 2013 http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/14851/index.html?lang=it
11 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22