Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine
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decisioni garantisce una certa trasparenza e permette lo sviluppo di un giurisprudenza sulla materia.
La possibilità di ricorso nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55a è soppressa, dal momento che dal 1° luglio 2016 quest’ultimo non sarà più in vigore.
Art. 53 cpv. 2 lett. e
L’articolo 53 capoverso 2 è stato chiesto dal Parlamento in occasione della revisione della LAMal concernente il finanziamento ospedaliero. La pianificazione ospedaliera è uno strumento che permette ai Cantoni di diminuire notevolmente i costi quando elaborano una pianificazione che corrisponda realmente ai bisogni. In passato le competenze cantonali di pianificazione rischiavano però di essere paralizzate da un accumulo di ricorsi presentati dagli stabilimenti ospedalieri esclusi dalla pianificazione e una lunga procedura giuridica. I termini di ricorso, gli scambi di scritti e il potere di cognizione del Consiglio federale (oggi del TAF) sono quindi stati limitati. La lettera e di questa disposizione limita l’apprezzamento del TAF nell’ambito dell’esame della legalità della misura, compresi l’eccesso o l’abuso di potere di apprezzamento (dell’autorità, nella fattispecie il Cantone), e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti. Per garantire l’efficacia nell'applicazione delle misure adottate secondo gli articoli 39 capoverso 1bis, 40a e 40b, è auspicabile che l’adeguatezza delle decisioni adottate dai Cantoni non sia contestata, senza tuttavia rimettere in questione il controllo della legalità, che permette di verificare che non siano violati i limiti entro i quali l’atto contestato resta legale.
Art. 55b cpv. 1
Questa misura è già stata proposta al Parlamento nel 2009, nell’ambito del pacchetto di misure destinate a contenere l’evoluzione dei costi. All’epoca non aveva suscitato una forte opposizione, ma il progetto è stato bocciato nella votazione finale al Consiglio nazionale per altri motivi (sostituzione di medicamenti, urgenza delle misure).
La delega al Consiglio federale della competenza di ridurre, per via d’ordinanza, la tariffa o il valore del punto tariffale è una nuova misura. Questo trasferimento di competenza permetterà al Consiglio federale di intervenire rapidamente e assicurerà un’attuazione uniforme nel caso in cui i Cantoni non adottassero misure ai sensi dell’articolo 40a, pur constatando un’offerta eccedentaria e una crescita anormale dei costi. Questa decisione è conforme alla procedura normale, che prevede la consultazione del Sorvegliante dei prezzi. La riduzione della tariffa o del valore del punto tariffale colpirebbe i fornitori di prestazioni sottoposti a una o più convenzioni o decisioni tariffali, come il corpo medico o il settore ambulatoriale degli ospedali di un Cantone. Per determinare se l’aumento dei costi è superiore alla media in un Cantone, esso è paragonato all’evoluzione media dei costi per l’insieme della Svizzera. Se l’aumento dei costi per un settore supera di più di due punti percentuali l’aumento dei costi per l’insieme della Svizzera, il Consiglio federale può, per una durata di un anno, ridurre del 10 per cento al massimo la tariffa corrispondente. Il criterio dei due punti percentuali rende la misura prevedibile e permette di garantire la parità di trattamento, offrendo al tempo stesso un certo margine di tolleranza. Per la sua entità, la prospettiva di una conseguente riduzione delle tariffe fino al 10 per cento dovrebbe incentivare i Cantoni ad assumersi le loro responsabilità nei confronti della comunità degli assicurati.