Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine
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criteri, stabiliti in un’ordinanza, saranno principalmente criteri di qualità, basati da un lato sulla pratica vigente in ambito stazionario (p. es. l’accesso dei pazienti al trattamento entro un termine adeguato) e dall’altro su elementi proposti in occasione delle tavole rotonde (p. es. il volume di prestazioni). I Cantoni potranno anche tener conto di criteri supplementari.
˗ Il progetto di revisione attribuisce al Consiglio federale la competenza di disci-
plinare la messa a disposizione dei dati necessari per determinare l’offerta adeguata e attuare misure. Il Consiglio federale si avvarrà tuttavia di questa competenza solo a titolo sussidiario, se i partner non riescono a mettersi d’accordo sulla trasmissione dei dati o se dovesse risultare che l’hanno fatto in misura incompleta.
˗ Il Consiglio federale adotterà la stessa pratica per le riduzioni delle tariffe in
caso di aumento anormale del costo medio per assicurato in un settore ambulatoriale in un Cantone. Questa misura è già stata proposta al Parlamento nel 2009, nell’ambito del pacchetto di misure destinate a contenere l’evoluzione dei costi12. All’epoca non aveva suscitato una forte opposizione, ma il progetto è stato bocciato nella votazione finale al Consiglio nazionale13 per altri motivi (sostituzione di medicamenti, urgenza delle misure). La riduzione della tariffa o del valore del punto tariffale non sarà attuata applicando una formula predefinita. Se un settore presenta un aumento dei costi superiore alla media, il Consiglio federale deciderà in merito all’opportunità di ridurre la tariffa o il valore del punto tariffale tenendo conto delle circostanze. Sono utilizzati anche i dati sull’evoluzione media dei costi negli altri Cantoni per l’anno di paragone nonché i dati sull’evoluzione dei costi nei vari settori nel Cantone (p. es. fisioterapia e prestazioni mediche). Occorre inoltre tener conto delle circostanze particolari dei vari settori (p. es. cambiamento di metodo di trattamento o trasferimento di trattamenti dal settore stazionario a quello ambulatoriale) e delle variazioni significative dell’evoluzione dei prezzi e dei salari. Il livello cantonale dei costi serve in primo luogo a valutare il carattere economicamente sostenibile dell’offerta in un Cantone. Questa procedura permette di rinunciare a una valutazione, problematica in termini di fattibilità e tempo, delle differenze cantonali a livello di morbilità e ripartizione per fasce di età, ossia integrando fattori che influenzano il livello dei costi di ogni Cantone e sui quali questi ultimi non hanno alcun influsso. Vista la necessità di consolidare i dati relativi ai costi, tuttavia, l’applicazione della decisione del Consiglio federale non interverrà necessariamente l’anno successivo a quello in cui si è constatato l’aumento dei costi.
1.7 Stralcio dal ruolo di interventi parlamentari
Numerosi interventi parlamentari mirano a modificare la legislazione concernente il settore ambulatoriale e a migliorare la qualità dell’offerta di cure.
Mozione 13.3265 «Blocco delle autorizzazioni per medici. Controproposta»
Questa mozione, depositata dal Consigliere nazionale Stahl, incarica il Consiglio federale di introdurre la libertà di contrarre a partire da una determinata densità di medici. Il Consiglio nazionale non l’ha ancora trattata. Il Consiglio degli Stati ha
12 FF 2009 5025
13 BU 2010 N 1673