Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 21 pagine

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prestazioni (art. 39 cpv. 1bis). Contrariamente alla precedente limitazione delle autorizzazioni, non sarà il Consiglio federale a fissare il numero massimo di fornitori di prestazioni per regione e specializzazione.

Art. 40c cpv. 3

È auspicabile che i Cantoni pianifichino l’offerta di cure in una prospettiva regionale. Per questo motivo la disposizione stabilisce che questi ultimi debbano coordinarsi tenendo conto dell’offerta dei Cantoni limitrofi. In questo contesto una regione non è equivalente a una regione di premi.

Art. 40c cpv. 4

Per garantire alle principali parti coinvolte il diritto di essere sentite, il Cantone che intende avvalersi della nuova competenza introdotta nella legge deve istituire una commissione multipartita, composta almeno da rappresentanti delle associazioni degli assicurati, dei fornitori di prestazioni (in particolare dei fornitori di prestazioni interessati dalle misure) e degli assicuratori. I Cantoni beneficiano di un certo margine di manovra per disciplinare l’organizzazione formale della commissione. Come nella pratica vigente in materia di sorveglianza dei prezzi, i Cantoni dovranno consultare formalmente la commissione prima di prendere una decisione sia sulla determinazione dell’offerta adeguata sia sulle misure previste. Essi dovranno sottoporle anche stime dell’impatto delle misure previste sui costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il Cantone dovrà tenere adeguatamente conto della raccomandazione della commissione nella sua decisione, in particolare se si scosta da essa. Questa disposizione assicura che le parti coinvolte saranno consultate correttamente e che il Cantone dovrà tener conto in modo trasparente della loro raccomandazione. Il fatto di riunire la totalità delle parti coinvolte in una commissione deve permettere di elaborare misure consensuali e tradursi in una maggior trasparenza, in modo da evitare situazioni di blocco.

Art. 40c cpv. 5

I Cantoni, gli assicuratori e le loro associazioni come pure i fornitori di prestazioni e le loro associazioni dovranno mettere gratuitamente a disposizione del Cantone, degli assicuratori e della commissione multipartita tutti i dati necessari per determinare l’offerta nonché attuare e monitorare le misure. I dati dovranno anche permettere di stimare l’impatto delle misure previste sui costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Con l’articolo 96, il Consiglio federale dispone inoltre di una competenza sussidiaria per precisare, per via d’ordinanza, la trasmissione dei dati necessari per determinare l’offerta adeguata e attuare le misure nel caso in cui le parti coinvolte non riescano a mettersi d’accordo o lo facciano in modo incompleto.

Art. 53 cpv. 1

La modifica di questo capoverso introduce la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro le decisioni cantonali adottate nell’ambito dell’applicazione dei nuovi articoli 40a e 40b. La possibilità di ricorso contro tali