Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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importante per garantire l’usufrutto sostenibile degli stock ittici marini. I prodotti della pesca di allevamento, i pesci ornamentali e i prodotti della pesca di acqua dolce sono invece esclusi dal campo di applicazione dell’ordinanza.
Art. 2 Definizioni
La definizione del termine «Stato di bandiera» corrisponde alla definizione del regolamento (CE) n. 1005/2008 dell’Unione europea. Anche la definizione dei «prodotti della pesca» soggetti a controlli deve corrispondere alla definizione valida al momento nell’UE. Nella categoria prodotti della pesca rientrano unicamente i prodotti della pesca marittima di cui all’allegato 1 (cfr. art. 2 lett. a). I prodotti dell’acquacoltura e i prodotti della pesca in acque interne, per esempio, sono esclusi. Anche i pesci ornamentali, il caviale e le ostriche, così come diversi altri invertebrati acquatici non sono contemplati dall’ordinanza.
La lettera i definisce cosa si intende per pesca illegale.
Art. 3 Condizioni di importazione
L’articolo 3 sancisce il principio secondo cui i prodotti della pesca possono essere unicamente importati se accompagnati da un certificato di cattura e se sono di provenienza legale.
Art. 3a Certificato di cattura
La definizione di «certificato di cattura», in relazione al modulo da usare (allegato 2), contiene tutte le indicazioni necessarie per la dimostrazione della provenienza legale, regolamentata e dichiarata della pesca. I certificati di cattura sono validati dallo Stato di bandiera del peschereccio/dei pescherecci che ha/hanno effettuato la cattura da cui sono stati ricavati i prodotti della pesca. Mediante il certificato di cattura si conferma che le catture sono state prelevate in conformità alle disposizioni di legge e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili. L’uso seguente del termine «certificato di cattura» è impiegata per un certificato di questo tipo valido.
Art. 3b Documenti di accompagnamento
I documenti di accompagnamento servono a identificare la partita. Occorre accompagnare di un certificato sanitario o di un documento veterinario comune di entrata (DVCE) unicamente le importazioni da Paesi terzi. Nel caso di partite dall’UE non è necessario verificare tali documenti.
Art. 3c Obbligo di conservazione e controllo degli effettivi
I certificati di cattura e i documenti di accompagnamento devono essere conservati per tre anni per permettere un controllo da parte delle autorità, in particolare dopo l’importazione e nell’ambito dei controlli semplificati o dei controlli degli effettivi.
Art. 3d Divieto di importazione
In base all’articolo 9 capoverso 1 LF-CITES, il Consiglio federale può vietare l’importazione di specie di fauna e di flora se dispone di informazioni affidabili secondo cui esse sono prelevate dall’ambiente naturale illegalmente o in una quantità tale da compromettere gli effettivi naturali.