Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
V. Compatibilità con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano interna-
zionale
1. Impegni contrattuali nei confronti dell’UE
L’ordinanza non è parte integrante dell’Accordo veterinario bilaterale con l’UE (allegato 11 dell’Accordo agricolo, RS 0.916.026.81) poiché i controlli della provenienza legale dei prodotti della pesca importati non ha come scopo la tutela della salute bensì la salvaguardia degli stock ittici minacciati.
In parallelo all’indagine conoscitiva, si valuta una collaborazione adeguata con l’UE. La fattibilità, la forma giuridica e il momento di un accordo futuro dipendono non da ultimo dagli sviluppi politici europei in generale e degli sviluppi delle trattative in materia di agricoltura, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti e sanità pubblica.
2. Compatibilità con l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio5
La presente ordinanza contiene diverse disposizioni commerciali, pertanto occorre verificare la compatibilità con il dispositivo normativo del commercio internazionale. In tale contesto, è rilevante l’Accordo generale del 30 ottobre 1947 su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21, entrato in vigore in Svizzera il 1° agosto 1966). Per quanto concerne il testo, occorre verificare anche la rilevanza dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’Organizzazione mondiale del commercio (allegato 1A.6 dell’Accordo che istituisce l’OMS). In tale ambito vi è un’incertezza poiché la giurisprudenza dell’OMS non ha ancora chiarito sufficientemente se e in quale misura le regolamentazioni riguardanti caratteristiche non rilevanti ai beni, in questo caso la cattura illegale, sono un «regolamento tecnico» ai sensi dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.
Articolo I GATT ed ev. articolo 2.1 dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi
L’ordinanza prevede un obbligo generale di controllo delle partite composte da prodotti della pesca importati (art. 3 in combinato disposto con art. 9). Nel caso di Stati di bandiera in cui è attestato uno standard elevato nella lotta e nelle misure per impedire le pratiche di pesca INN (Stati di bandiera elencati nell’allegato 5, i criteri sono elencati all’art. 6) non è necessario verificare la legalità di ogni partita prima dell’importazione. Gli Stati di bandiera di cui all’allegato 5 usufruiscono della procedura di controllo semplificata, fintanto che adempiono i criteri di cui all’articolo 6. Questa posizione avvantaggiata si basa su criteri giustificati obiettivamente, ma si contrappone al principio del commercio mondiale secondo cui non si può attuare discriminazioni tra due beni uguali. L’uguaglianza dei beni è valutata unicamente in base alle caratteristiche dei beni stessi e non in funzione delle procedure per «realizzare» i prodotti.
5 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20). Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995.