Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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Articolo XI GATT ed ev. articolo 2.2 dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi
Il divieto di importazione sancito dall’articolo 3d dell’ordinanza viola l’articolo XI GATT secondo cui sono abolite le restrizioni quantitative. Si pone inoltre la domanda se il divieto sotto forma di «regolamento tecnico» non possa essere, a determinate condizioni, un ostacolo al commercio e pertanto violare l’articolo 2.2 dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.
Articolo XX GATT
Queste violazioni delle disposizioni GATT potrebbero essere giustificate in contemplazione delle eccezioni fissate dall’articolo XX GATT. L’articolo XX lettera g prevede infatti un’eccezione per la conservazione di risorse naturali esauribili. L’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati ha lo scopo e l’obiettivo di contrastare il rischio di sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche viventi vietando le importazioni di prodotti della pesca illegali, irregolari e ottenuti in modo non regolamentato. I prodotti della pesca elencati nell’allegato 1 provengono da specie sfruttante intensamente per il commercio a livello globale e sono dunque delle specie in pericolo. Nell’ambito del caso dei «gamberetti USA»6, l’Appellate Body dell’OMC si è espresso come segue sull’articolo XX lettera g. Conformemente al preambolo dell’Accordo dell’OMC, secondo cui si consente «al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all’obiettivo di uno sviluppo sostenibile ...», a determinate condizioni, l’Appellate Body ha considerato legali anche misure unilaterali che obbligano altri Stati a un cambiamento di politica. Tali misure non possono essere di natura discriminatoria e devono lasciare una determinata flessibilità agli altri Stati per quanto concerne il raggiungimento di metodi sostenibili per l’ottenimento di, in questo caso, gamberetti. L’Appellate Body ha inoltre richiesto che gli USA avviassero trattative serie con gli Stati potenzialmente colpiti dal divieto di importazione.
In base all’articolo XX, un ostacolo al commercio è giustificato se le misure non sono discriminatorie o causano ostacoli al commercio in modo arbitrario e non motivato.
a) Stati di bandiera elencati all’allegato 5: ogni Stato di bandiera che dispone di una normativa, un’autorità competente e degli strumenti di attuazione necessari per combattere e impedire le pratiche di pesca INN può essere inserito nell’allegato 5 (art. 7 cpv. 2). In questo modo, i suoi prodotti della pesca potranno essere importati tramite procedura di controllo semplificata. I criteri (art. 6) e la procedura (art.
7) sono trasparenti e motivati in modo adeguato e valgono per tutti gli Stati di bandiera. In tale senso, non vi è una discriminazione arbitraria e ingiustificata.
b) Divieto di importazione: all’articolo 3 l’ordinanza contiene criteri e procedure chiare che comportano un divieto di importazione. Per queste misure decisive, si verifica con precisione e in ogni singolo caso la stretta necessità e l’idoneità. Il divieto può essere emesso per tutti i prodotti della pesca di cui all’allegato 1 oppure anche unicamente per determinati prodotti (art. 3d cpv. 1). Anche questa possibilità per-
6 Rapporto del 12 ottobre 1998 e del 22 ottobre 2001; T/DS58/AB/R; http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm, pagina visitata l'ultima volta in data 05.11.2014.