Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine

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servazione della Natura (International Union for Conservation of Nature, IUCN) così come gli organi di polizia (Interpol, organi nazionali).

In compenso, per il controllo delle autorità della provenienza legale dei prodotti della pesca, è anche importante poter ottenere informazioni dalle fonti menzionate.

In particolare per la valutazione degli Stati di bandiera in considerazione dei rischi di attività di pesca INN (art. 6 e 15) devono essere note le informazioni provenienti dalle fonti ufficiali del settore della pesca, dagli organi doganali e di polizia.

Le indicazioni sui certificati di cattura e sui documenti di accompagnamento non sono dati personali degni di particolare protezione (art. 3, lett. c della legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1). I dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali sono invece dati personali degni di particolare protezione (art. 3, lett. c LPD). Tali dati non possono essere comunicati ad autorità estere poiché manca la base legale a tale scopo: l’autorizzazione a comunicare dati degni di particolare protezioni ad autorità estere secondo l’articolo 23 LF-CITES riguarda unicamente l’applicazione della Convenzione CITES e la LF-CITES.

Art. 20 Sicurezza informatica

Si applica l’ordinanza del 9 dicembre 2011 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF; RS 172.010.58).

Art. 21 Archiviazione e cancellazione dei dati

Capoverso 1

Per i dati registrati nel sistema di informazione valgono le regole della legge sull’archiviazione.

Capoverso 2

I numeri di rilascio e le notifiche respinte, i rilasci e i dati relativi alle procedure amministrative e penali sono cancellati dopo dieci anni.

Sezione 7: Adeguamento degli allegati

Art. 22

Come menzionato all’inizio (punto I; 5.; a), l’ordinanza si orienta principalmente alle direttive dell’UE fissate nel regolamento (CE) n. 1005/2008 per quanto riguarda i controlli dei rispettivi prodotti della pesca (allegato 1), le indicazioni necessarie sui certificati di cattura (allegato 2) e il documento «dichiarazione di trasformazione». Per quanto concerne le competenze del DFI per adeguare gli allegati 1, 2 e 3, vedasi punto I 2.

Allegati 1 – 5 Allegato 1: Elenco dei prodotti della pesca soggetti all’obbligo di controllo

La lista dei prodotti della pesca interessati è stata sostanzialmente elaborata analogamente al regolamento (CE) n. 1005/2008 (allegato 1). Contrariamente all’UE, per