Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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Art. 11 Provvedimenti
Capoverso 1
In principio, la dogana verifica unicamente se il numero di rilascio necessario è stato registrato nel sistema doganale. Tuttavia, se nel quadro delle verifiche di diritto doganale emergono sospetti (p. es. per quanto concerne la plausibilità del numero di rilascio, l’uso illegale di numeri di rilascio, la mancanza di coerenza tra la merce e i documenti), l’AFD trattiene le partite e contatta l’USAV. L’USAV verifica i documenti disponibili, rilascia la partita oppure prende i provvedimenti necessari secondo l’articolo 11 capoverso 2.
Capoverso 2
Se la provenienza legale dei prodotti della pesca non può essere comprovata in modo plausibile nella procedura di controllo generale, il rilascio della partita e di conseguenza anche dell’importazione sono negati.
Art. 12 Disposizioni penali
L’articolo 26 capoverso 1 lettera b LF-CITES prevede una multa fino a 40 000 franchi per chiunque violi intenzionalmente le prescrizioni emanate dal Consiglio federale o dal DFI in applicazione degli articoli 7 capoverso 2, 9 e 11 capoverso 3 e la cui inosservanza è stata dichiarata punibile. L’infrazione intenzionale è punita con una multa fino a 20 000 franchi (art. 26 cpv. 4 LG-CITES).
L’articolo 26 capoverso 2 LF- CITES elenca casi gravi non esaustivi per cui è prevista una pena detentiva fino a tre anni e una pena pecuniaria massima di oltre 1 milione di franchi. Per esempio se le prescrizioni sono state violate per mestiere o abitualmente.
In base a tale ordinanza, è presente un’infrazione punibile se qualcuno importa professionalmente in Svizzera prodotti della pesca senza certificati di cattura validi. È per esempio possibile in caso di importazioni tramite procedura di controllo semplificata, se da un controllo in Svizzera emerge che per la partita non è disponibile un certificato di cattura valido. D’altro canto, anche i controlli fisici svolti in una procedura di controllo generale possono far emergere che per una partita importata è stato presentato un certificato di cattura falsificato o invalido durante la previa notifica oppure che i documenti non corrispondevano alla partita o non coprivano l’intera partita.
Non è nemmeno possibile escludere del tutto il contrabbando di prodotti della pesca provenienti dagli Stati di bandiera elencati all’allegato 4 (Stati di bandiera per cui è stato emesso un divieto di importazione). Per questo è punibile anche l’infrazione contro questo articolo.
Chiunque invece notifica prodotti della pesca secondo la presente ordinanza e, a causa di certificati di cattura lacunosi o divieti di importazione non riceve un numero di rilascio, non sottostà alle norme penali poiché non si è verificata un’importazione senza certificato di cattura valido (art. 3 cpv. 1). Il rifiuto dell’importazione adempie sufficientemente lo scopo della presente ordinanza.