Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

condo i principi dell’ordinanza, si tratta di una procedura di natura tecnica. La scelta degli Stati di bandiera nell’allegato 5 è rilevante al commercio poiché avviene una discriminazione (positiva) che deve essere giustificata. Per questo occorre consultare il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca prima di inserire uno Stato nell’allegato.

3.) Situazione legale e applicazione nell’UE

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce il quadro e contiene ampie competenze per la Commissione UE per quanto riguarda l’applicazione. L’applicazione dei controlli spetta agli Stati membri. Le modalità di applicazione sono diverse in funzione dello Stato membro, sia per quanto concerne l’autorità competente sia per il luogo dei controlli. Le procedure di controllo prevedono principalmente un controllo privo di lacune dei certificati di cattura prima dell’importazione.

Il controllo della pesca INN è realizzato dal Paese in cui è effettuato lo sdoganamento. Contrariamente ai controlli veterinari che sono realizzati alla frontiera più esterna, ovvero nel luogo in cui le partite varcano per la prima volta il confine dell’UE. Questa situazione ha delle conseguenze pratiche per la Svizzera: se i prodotti della pesca provenienti da Paesi terzi sono già stati sdoganati nell’UE si può partire dal presupposto che sia stato effettuato un controllo nei sensi della pesca INN. Se invece i prodotti della pesca provenienti da Paesi terzi sono destinati alla Svizzera nel transito, restano incontrollati per quanto riguarda la pesca INN.

L’UE prevede l’emissione di un divieto di importazione per i cosiddetti Stati terzi non cooperanti (art. 31ss del regolamento (CE) n. 1005/2008). Dall’entrata in vigore di questo regolamento nel gennaio del 2010, l’UE ha emesso dei divieti di importazione per i seguenti Stati di bandiera: Belize, Guinea e Cambogia. Tali divieti di importazione sono regolati nella decisione di esecuzione n. 2014/170/UE2. All’origine, nel novembre del 2012 sono state rilasciate delle ammonizioni formali da parte dell’UE per otto Paesi (Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo, Vanuatu, Belize, Guinea e Cambogia). Nel 2013 l’UE ha tuttavia deciso di non sanzionare Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo e Vanuatu perché tali Stati avevano preso provvedimenti contro la pesca illegale. Dal 2013, sono stati ammoniti il territorio oltremare neerlandese Curaçao, Ghana e Corea del Sud e dal 2014 Filippine e Papua Nuova Guinea. Al momento tali Stati e territori sono osservati dall’UE e rischiano un divieto di commercio. Con la decisione di esecuzione n. 2014/715/UE3, la Commissione ha definito lo Sri Lanka un Paese terzo non cooperante.

4.) Importazione di prodotti della pesca in Svizzera

2 Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13. 3 Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13.