Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Per calcolare le importazioni di prodotti della pesca sono stati usati i dati delle dogane per il 2012. Il 92% delle importazioni (circa 98 000 partite) proviene da Stati in cui la pesca sottostà a una sorveglianza statale molto sviluppata (p. es. Stati UE e AELS, USA, Canada e Australia). Solo l’8% delle partite importate (8200 partite) proviene da Paesi ad altro rischio per quanto concerne le pratiche di pesca INN (p. es. Marocco, Malaysia, Papua Nuova Guinea e Bangladesh).
Nel mese di settembre 2013, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha invitato oltre 30 importatori, diverse organizzazioni non governative del settore ambiente e i grandi distributori Migros e Coop a un incontro informativo sul tema pesca INN. Oltre ai 20 importatori, all’evento hanno partecipato anche rappresentati del WWF, di Greenpeace e di Fair fish. La richiesta della mozione di Carlo Sommaruga è stata accolta nella sostanza. Gli importatori hanno tuttavia sottolineato che non sarà possibile mantenere bassi i nuovi oneri amministrativi a loro carico.
5.) Proposta di soluzione per la Svizzera
a) Riferimento alle disposizioni UE
La soluzione proposta per la Svizzera si appoggia alle disposizioni dell’UE sancite nel regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare per quanto attiene all’oggetto dell’obbligo di controllo (i prodotti della pesca), i modelli dei documenti, le procedure di controllo e la possibilità di introdurre divieti di importazione. In questo modo è possibile colmare al meglio la lacuna finora esistente all’interno dell’Europa per quanto concerne il divieto di importazione di prodotti della pesca INN e porre le basi per degli eventuali accordi contrattuali con l’UE. Un’attuazione divergente rispetto all’UE sarebbe controproduttiva.
b) Obbligo di controllo generale
Per l’importazione in Svizzera, tutte le partite composte da prodotti della pesca marittima devono essere accompagnate da un certificato di cattura valido e dai rispettivi documenti di accompagnamento (art. 3).
c) Procedura di controllo generale
In generale, le persone responsabili devono notificare presso l’USAV le partite di prodotti della esca tre giorni prima dell’importazione allegando il certificato di cattura e i documenti di accompagnamento. Se non emergono indicazioni circa la provenienza da pratiche di pesca INN, l’USAV emette un numero di rilascio con il quale la partita può essere sdoganata. Per ogni partita notificata, è riscossa una tassa di CHF 70.
d) Procedura di controllo semplificata
Le autorità di molti Paesi (in particolare gli Stati UE ed AELS nonché altri Paesi con una sorveglianza statale molto sviluppata della pesca) possono garantire in ampia misura che per quanto concerne le partite provenienti da questi Paesi sussiste solo un rischio ridotto di pratiche di pesca INN. A tale scopo, basandosi sulle indicazioni di questi Paesi per quanto concerne la sorveglianza della pesca e in considerazione di diverse fonti (UE, Interpol, organizzazioni regionali per la gestione della pesca, organizzazioni internazionali, ecc.) e delle proprie constatazioni, la Svizzera stila una lista