Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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questioni di praticità è stata scelta una rappresentazione positiva, ovvero tutte le voci
4 di tariffa interessate dalla regolamentazione in base alla tariffa doganale Tares sono nominate singolarmente ed esplicitamente.
Tutti i prodotti della pesca in acque interne e le specie ornamentali non rientrano nella definizione «prodotti della pesca». Anche tutti i prodotti dell’acquacoltura sono esclusi dall’obbligo di controllo e dunque anche dall’obbligo di notifica.
Allegato 2: Certificato di cattura
Il certificato di cattura è strutturato analogamente al certificato di cattura previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008, allegato II.
Il formato riportato all’allegato 2 è esplicitamente un modello. Tutti i moduli, anche le versioni nazionali in altri formati, sono accettati benché riportino tutte le informazioni necessarie contenute nel modello.
Allegato 3: Modulo di dichiarazione di trasformazione
Il modulo di dichiarazione di trasformazione è strutturato analogamente allo stesso modulo previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008, allegato II.
Il formato riportato all’allegato 3 è un modello. Tutti i moduli, anche le versioni nazionali in altri formati, sono accettati benché riportino tutte le informazioni necessarie contenute nel modello.
Per l’importazione di prodotti della pesca che formano una sola partita e che sono stati trasformati in un Pese terzo che non è lo Stato di bandiera, la persona responsabile è tenuta a presentare alle autorità del Paese di importazione una dichiarazione emessa dallo stabilimento di trasformazione del rispettivo Paese terzo e confermata dalla rispettiva autorità in base al modulo dell’allegato 3. In tale modo si vuole garantire che dietro ai prodotti trasformati non si nasconda una provenienza illegale.
Allegato 4: Stati di bandiera per i quali vige un divieto di importazione di pro-
dotti della pesca
Poiché gli accertamenti saranno effettuati unicamente dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, al momento non vi sono Stati si bandiera colpiti dal divieto di importazione. Lo Stato elencato funge unicamente da esempio. La procedura da seguire per integrare uno Stato di bandiera dall’allegato 4 oppure stralciarlo è descritta al punto II. / Sezione 1 articolo 3d.
Allegato 5: Stati di bandiera da cui è possibile importare prodotti della pesca tramite procedura semplificata
Nell’allegato 5 si trova una lista degli Stati di bandiera da cui possono essere importati prodotti della pesca tramite procedura semplificata (art. 6). I criteri e la procedura per aggiornare l’allegato 5 sono spiegati nella sezione II. del presente commento e nella sezione 3 (art. 7) dell’ordinanza.
Al momento sono in atto accertamenti a tale riguardo, per questo alcuni Stati di bandiera, per i quali sono in corso chiarimenti, sono elencati a titolo di esempio.
4 www.tares.ch