Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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Sezione 5: Tasse e costi
Art. 13 Tasse per ogni partita
Analogamente all’ordinanza sulle tasse dell’USAV (RS 916.472), gli emolumenti sono riscossi per ogni partita notificata e non per ogni certificato di cattura trasmesso. Con una prezzo di CHF 70 per partita nella procedura di controllo generale, le tasse sono moderate e potranno circa coprire gli oneri amministrativi per i controlli (v. anche punto III).
Siccome nella procedura di controllo semplificata non è necessaria la notifica delle partite, le importazioni da Stati di bandiera a rischio ridotto di pratiche di pesca INN elencati all’allegato 5 non sono soggette a tasse.
Art. 13a Altre tasse
Questa disposizione poggia sul principio di causalità e si basa sull’articolo 20 capoverso 2 LF-CITES.
Capoverso 1
In Svizzera, i controlli non avvengono in modo esteso ma a campione e in caso di sospetto. Gli importatori controllati a campione non devono essere svantaggiati rispetto agli importatori non controllati. Per questo, le spese di controllo sono riscosse unicamente in caso di contestazione.
Capoverso 2
Si fattura su base di tariffa oraria. La tariffa oraria di CHF 200 comprende una parte dei costi di spostamento, suddivisi uniformemente tra le parti controllate soggette a pagamento. La complessità dei controlli comporta una tariffa oraria più elevata rispetto alla tariffa oraria generale di CHF 140 prevista dall’articolo 3 capoverso 3 e dall’articolo 4 dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV (RS 916.472).
Art. 14 Costi durante la procedura di controllo e in seguito a contestazione
Questa disposizione poggia sul principio di causalità e si basa sull’articolo 20 capoverso 3 LF-CITES. Per la fattura, si tiene conto dei costi effettivi.
Sezione 6: Trattamento dei dati
Considerazioni generali
L’applicazione dell’ordinanza comporta che gli organi di controllo elaborino i documenti relativi alle partite e i dati personali in modo elettronico. Solo così la valutazione dei certificati di cattura e dei documenti di accompagnamento può essere realizzata velocemente ed efficacemente. L’articolo 21 capoverso 1 LF-CITES prevede che la Confederazione gestisca un sistema d’informazione per adempiere ai compiti stabiliti nella LF-CITES. Il Consiglio federale disciplina le singole modalità in base all’articolo 21 capoverso 2 LF-CITES. Stabilisce in particolare quali organi di control-