Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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di Paesi per cui non sussistono elementi che riconducono a pratiche di pesca INN (allegato 5).
Nel caso di prodotti della pesca provenienti da questi Paesi, la Svizzera rinuncia a una previa verifica di tutti i documenti, siccome una tale verifica comporterebbe un onere amministrativo elevato per gli importatori e le autorità.
Tuttavia, anche tutte le partite provenienti da questi Stati devono essere accompagnate dai rispettivi certificati di cattura e documenti di accompagnamento che saranno conservati per tre anni. Le persone responsabili si assumono le proprie responsabilità verificando la presenza e la completezza dei documenti richiesti. L’Ufficio federale effettuerà dei controlli a campione ai confini nazionali e nelle aziende.
Tale procedura di controllo semplificata è gratuita per gli importatori e sgrava notevolmente il commercio poiché oltre il 90% delle partite proviene da questi Stati.
Nel contempo, l’Ufficio federale è così in grado di fare uso delle risorse previste in modo mirato presso gli importatori dove effettivamente vi sono dei rischi, ovvero per le partite provenienti da Paesi in cui la sorveglianza della pesca non è nota oppure dove presenta lacune.
e) Divieto di importazione
Analogamente all’UE, l’importazione di prodotti della pesca provenienti da Stati di bandiera che non sorvegliano sufficientemente la pesca può essere vietata anche in Svizzera (cfr. spiegazioni al punto 2.) e relative all’art. 3d). La Svizzera decide autonomamente. Si valuterà una collaborazione per lo scambio di informazioni con l’UE.
La soluzione trovata applica completamente le richieste della mozione Sommaruga e, in particolare, grazie all’ampia analogia con le disposizione UE si evita che la Svizzera possa diventare un mercato di sbocco alternativo per i prodotti della pesca INN. Gli oneri amministrativi sono mantenuti più bassi possibili e il carico che grava sui partecipanti di tale commercio è limitato allo stretto necessario.
II. Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
L’articolo descrive lo scopo dell’ordinanza che corrisponde alle richieste avanzate dalla mozione 09.2614 Carlo Sommaruga.
In conformità alle disposizioni dell’UE fissate nel regolamento (CE) n. 1005/2008 sottostanno all’obbligo di controllo unicamente i prodotti della pesca di specie i cui effettivi sono in pericolo a causa dello sfruttamento commerciale. Si tratta di una misura