Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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Se la pesca non è sorvegliata a sufficienza oppure se mancano regolamentazioni di sorveglianza, può essere che le catture effettuate sorpassino le quantità sopportate dall’ambiente naturale e che gli stock ittici siano gravemente compromessi. Altri problemi possono emergere negli Stati in cui sono firmati documenti emessi dalle autorità nonostante contengano indicazioni errate (corruzione) oppure qualora la falsificazione di documenti emessi dalle autorità non è perseguitata per legge e combattuta a sufficienza. Non è possibile evitare questo fenomeno con i controlli delle importazioni. Pertanto, in casi del genere, occorre valutare la possibilità di emettere un divieto di importazione. Un divieto può riguardare tutti oppure anche solo determinati prodotti della pesca.
Prima di emettere un divieto di importazione, occorre svolgere ampi accertamenti e allo Stato di bandiera interessato è accordata la possibilità di prendere posizione. Per l’analisi dei rischi, la Svizzera si basa sulle fonti di informazione di cui all’articolo 19 e prende in considerazione le decisioni adottate dal Consiglio UE in base all’articolo 31 e seguenti in combinato disposto con l’articolo 38 (1) del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Questa regolamentazione permette di gestire i divieti di importazione in modo obiettivo, flessibile e consono alle circostanze. Gli Stati di bandiera i cui prodotti della pesca sono soggetti a divieto di importazione (parziale) sono elencati nell’allegato 4.
La possibilità di uno scambio di informazioni e della collaborazione di esperti svizzeri nelle commissioni UE, previste per l’attuazione delle disposizioni di importazione, è valutata nel quadro di una collaborazione contrattuale con l’UE.
Sezione 2: Procedura di controllo generale
La provenienza legale dei prodotti della pesca è verificata nella procedura di controllo generale oppure nella procedura di controllo semplificata (v. sezione 3).
Art. 4 Notifica preventiva della partita
Capoverso 1
Il termine di tre giorni lavorativi serve all’USAV per verificare i documenti.
Capoverso 2
Per determinate importazioni (p. es. importazioni di pesce fresco per via aerea) non è possibile effettuare la notifica preventiva già tre giorni lavorativi prima dell’importazione. Queste catture sono infatti inviate entro 24 ore dalla pesca. Per questo tipo di importazioni speciali, è possibile adeguare il termine di notifica.
Capoverso 3
Per motivi di efficienza, la notifica delle partite presso l’USAV, corredata dal certificato di cattura e dai documenti di accompagnamento registrati elettronicamente, avviene tramite un sistema di informazione elettronico.