Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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mette un’applicazione proporzionata del divieto di importazione. Inoltre, prima di emettere la misura, con lo Stato di bandiera interessato si intavolano trattative serie.
Accordi di libero scambio
Anche gli obblighi contenuti negli accordi di libero scambio della Svizzera corrispondenti agli articoli I e XI GATT (e agli art. 2.1 e 2.2 Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi) sarebbero violati da un divieto di importazione di prodotti della pesca. Siccome gli accordi di libero scambio si basano sul dispositivo normativo OMC, in tale contesto si pone la stessa problematica come nell’OMC e si applicano le spiegazioni al punto XX GATT.
3. Notifica dell’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati
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L’UE ha notificato il regolamento (CE) n. 1005/2008 nel 2009 in base all’accordo con l’OMC8. In tale contesto, l’UE ha sottolineato che la normativa per la lotta contro le pratiche di pesca INN non rappresenta un ostacolo al commercio bensì che favorisce il commercio di prodotti della pesca legali perché riduce sostanzialmente la concorrenza sleale esercitata dai prodotti pescati illegalmente. Il 9 ottobre 2014, l’UE ha notificato anche i divieti di importazione per Belize, Cambogia e Guinea9.
Anche la Svizzera notificherà la presente ordinanza presso l’OMC. Secondo le previsioni, anche gli eventuali divieti di importazione di cui all’articolo 3d specifici per ogni Stato di bandiera interessato sono da notificare all’OMC.
4. Questione della violazione di singoli accordi di libero scambio
Infine, nelle valutazioni da effettuare per emettere eventuali modifiche dei divieti di importazione (art. 11), occorre anche tenere in considerazione gli aspetti di diritto commerciale e in particolare gli obblighi della Svizzera derivanti dagli accordi di libero scambio con i diversi Paesi terzi.
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Allo stato attuale, la Svizzera non ha stipulato accordi di libero scambio con Stati presumibilmente colpiti da divieti di importazione.
Pertanto, l’ordinanza non viola attuali accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera.
7 RS 0.632.20
8 Riferimento: G/TBT/747 del 10 febbraio 2009.
9 OMC Comitato per l'accesso al mercato: NOTIFICATION PURSUANT TO THE DECISION ON NOTIFICATION PROCEDURES FOR QUANTITATIVE RESTRICTIONS (G/L/59/REV.1); pag. 1 e pag. 21
10 http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00515/01330/index.html?lang=it; pagina visitata l'ultima volta in data 05.11.2014