Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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lo, nell’ambito dei loro compiti esecutivi, possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, e quali organi di controllo possono accedere mediante procedura di richiamo a tali dati.
Per il trattamento dei dati necessario per l’attuazione della presente ordinanza, si prevede di integrare i lavori nel quadro delle attività di rinnovo del sistema di informazione per l’attuazione dei compiti secondo LF-CITES (progetto CAVIAS). L’integrazione nel sistema dei controlli per la pesca illegale non comporta costi aggiuntivi significativi. Qualora tali lavori non fossero ancora conclusi all’entrata in vigore del presente regolamento, in una fase iniziale la gestione dei dati sarebbe da effettuare tramite e-mail e un semplice sistema tabellare.
Nel sistema di informazione di cui all’articolo 21 LF-CITES occorre registrare i dati necessari per i compiti di attuazione della presente ordinanza.
Art. 15 Registrazione di dati nel sistema di informazione
I dati da registrare nel sistema di informazione sono elencati individualmente.
Art. 16 Inserimento dei dati
Sono esplicitati il diritto e l’obbligo di inserimento dei dati da parte della persona responsabile e dall’USAV.
In caso di guasti nel sistema di informazione, l’USAV si occupa dell’immissione dei dati e garantisce così che la notifica e conseguentemente l’importazione restino possibili.
Art. 17 Accesso ai dati del sistema di informazione
I collaboratori dell’USAV incaricati di svolgere questi compiti dispongono di autorizzazioni di accesso nella procedura di richiamo per visualizzare i dati e per inserirne.
Art. 18 Comunicazione dei dati agli organi di controllo
Questo articolo prevede la trasmissione dei dati necessari per l’attuazione agli organi di controllo. Si basa sull’articolo 21 capoverso 2 e l’articolo 22 LF-CITES.
Art. 19 Comunicazione dei dati alle autorità estere
Se sussistono dubbi sulla veridicità di un certificato di cattura, occorre verificarne il contenuto confrontandolo con i dati di altre autorità. A tale scopo si inviano copie elettroniche alle autorità nazionali preposte alla pesca degli Stati di bandiera, alle autorità doganali interessate o agli uffici specialistici dell’UE o dei suoi Stati membri. È inoltre possibile richiedere documenti alle organizzazione regionali per la gestione della pesca (ORGP, in inglese RFMO Regional Fisheries Management Organisations). Se dalle verifiche emergono dubbi fondati sulla veridicità dei certificati di cattura, occorre coinvolgere anche altre organizzazioni internazionali competenti, come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) e l’Unione Mondiale per la Con-