Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine

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Art. 5 Rilascio della partita

Capoverso 1

L’USAV verifica i documenti inviati innanzitutto per quanto riguarda la completezza e la leggibilità. Se le indicazioni riportate sui documenti trasmessi non sembrano plausibili, si procede a ulteriori verifiche relative alle zone di cattura menzionate, alle rispettive regolamentazioni di cattura, ai pescherecci e ai diritti di firma.

Se persistono dubbi giustificati sulla provenienza legale, l’USAV non emette il numero di rilascio.

Capoverso 2

Se i documenti necessari sono completi e corretti, ovvero se la provenienza legale dei prodotti della pesca da importare è verificabile, la procedura di controllo non prevede ulteriori ritardi all’importazione (rilascio entro 1-2 giorni lavorativi).

Capoverso 3

Le irregolarità di entità minore possono per esempio essere: documenti illeggibili, scarti nelle indicazioni sul trasporto della merce, incongruenze tra i documenti di accompagnamento e il certificato di cattura oppure vizi di forma. Con la proroga di sette giorni lavorativi si intende evitare che le partite di derrate alimentari non possano essere importate a causa di vizi di forma minori.

Le irregolarità di entità maggiore, invece, sono per esempio certificati di cattura falsificati, dichiarazioni inveritiere nella notifica o l’omissione di incongruenze importanti tra la partita e le indicazioni sul certificato di cattura. In tal caso non è accordata una deroga e il rilascio non è concesso.

Capoverso 4

Il numero di rilascio è inviato immediatamente sotto forma elettronica al richiedente dopo la verifica della partita e della sua legalità.

Capoverso 5

Tramite il numero di rilascio, la partita può essere notificata nel sistema doganale edec e poi importata.

Se per lo sdoganamento nel sistema elettronico doganale non è inserito il numero di rilascio dell’USAV, non è possibile importare la partita. Così, nella procedura di controllo generale, si garantisce che unicamente le partite di cui sono stati verificati i certificati di cattura e i documenti di accompagnamento per quanto concerne la pesca INN sono tassati dalle dogane e in seguito importati.

l’USAV si riserva la possibilità di effettuare ispezioni in Svizzera anche dopo l’emissione del numero di rilascio (v. art. 9).

Sezione 3: Procedura di controllo semplificata

Per i prodotti della pesca provenienti da Stati di bandiera in cui vigono standard elevati nella lotta e nell’impedimento delle pratiche di pesca INN è prevista una procedu-