Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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ra di controllo semplificata. Tali prodotti sottostanno tuttavia all’obbligo di controllo e devono anch’essi essere accompagnati da un certificato di cattura (art. 3). Ma per quanto riguarda i controlli, in funzione dei rischi ridotti, si applica una procedura più semplice.
Art. 6 Procedura di controllo semplificata
Capoverso 1
Le persone responsabili possono importare prodotti della pesca dagli Stati di bandiera a basso rischio di pratiche di pesca INN (elencati all’allegato 5) senza previa notifica e senza dover inserire i dati nel sistema di informazione. In questo modo le persone responsabili sono sgravate dagli oneri amministrativi e non devono versare alcuna tassa per le partite (art. 13). La procedura di controllo semplificata permette inoltre l’importazione immediata e di conseguenza la vendita dei prodotti più rapida.
Capoverso 2
Per accertare se uno Stato di bandiera è a basso rischio di pratiche di pesca INN si procede a un’analisi dei rischi approfondita in base ai criteri elencati nell’articolo 6 capoverso 2. Si tratta per esempio dell’analisi della legislazione e degli strumenti di esecuzione. Qualora si tratta di specie ittiche regolamentate a livello multinazionale (p. es. tonno o merluzzo) si verifica anche se lo Stato di bandiera è membro dell’organizzazione regionale che gestisce la pesca di queste specie e che emette autorizzazioni di cattura. Lo Stato di bandiera può essere non integrato nell’allegato 5 o esserne stralciato se in base alle fonti di cui all’articolo 19 o in seguito alle constatazioni dell’USAV relative ai controlli dei certificati di cattura emergono indicazioni sufficientemente dimostrate che riconducono a tolleranza o favoreggiamento della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.
Capoverso 3
Il capoverso 3 rimanda alle fonti di informazioni su cui si basa il DFI nell’ambito degli accertamenti.
Art. 7 Adeguamento dell’allegato 5
Capoverso 1
Confrontare a tale riguardo le spiegazioni al punto I 2.), ultimo capoverso.
Capoverso 2
Tutti gli Stati di bandiera hanno il diritto di formulare una richiesta di essere integrati nell’allegato 5. Gli articoli 6 e 7 sanciscono tuttavia che non sussiste il diritto a essere elencati nell’allegato. La disposizione è formulata in modo da non essere vincolante.
Il DFI può stralciare uno Stato di bandiera dalla lista se sono presenti indicazioni sufficientemente dimostrate che riconducono a tolleranza o favoreggiamento delle pratiche di pesca INN.
Capoverso 3
Prima di respingere la richiesta di inserimento o prima di essere stralciato dall’elenco dell’allegato 5, lo Stato di bandiera interessato ha l’opportunità di prendere posizione.