Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/54: Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati · 20 pagine
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Sezione 4: Controlli, contestazioni e disposizioni penali
Art. 8 Organi di controllo
È principalmente l’USAV ad occuparsi dei controlli. L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) sostiene l’USAV in singoli casi (p. es. nel caso di cui all’art. 14 cpv. 2) e trasmette i dati doganali a quest’ultimo. Con il capoverso 2 si crea la possibilità di affidare compiti di esecuzione a terzi in caso di necessità (art. 17 cpv. 2 LF-CITES).
Art. 9 Controlli
Capoverso 1
Gli organi di controllo necessitano dei diritti di accesso ai posti di ispezione frontalieri e agli uffici doganali per lo svolgimento dei loro compiti. Tuttavia devono anche avere il diritto di effettuare controlli presso la sede sociale della persona responsabile (in loco).
Capoverso 2
I controlli fisici servono da strumenti aggiuntivi in caso di importazione tramite procedura di controllo generale, ma sono soprattutto rilevanti per le importazioni nella procedura semplificata. Tali controlli possono essere eseguiti a campione o in seguito a sospetti e si basano sui possibili rischi. Tramite i controlli a campione si può verificare se le specie e le quantità dei prodotti della pesca importati corrispondono alle relative indicazioni sui documenti trasmessi. Dopo l’importazione tramite procedura semplificata, si accerta se gli importatori si assumono le loro responsabilità (verifica se sono presenti i certificati di cattura compilati in tutte le parti per tutte le partite).
Si procede a un’ulteriore verifica se emergono dubbi circa la correttezza delle indicazioni relative alle singole partite, agli Stati di bandiera, ai certificati di cattura o ai documenti di accompagnamento.
Capoverso 3 / Capoverso 4
Nell’ambito dei controlli gli organi di controllo devono avere l’accesso ai documenti commerciali rilevanti e devono poter ricevere tutte le informazioni necessarie che permettono di risalire alla provenienza legale dei prodotti della pesca importati e di comprovare l’adempimento delle disposizioni della presente ordinanza. In caso di controlli da parte degli organi preposti, le persone responsabili devono essere in grado di spiegare quale merce corrisponde a quale certificato di cattura. I documenti e i prodotti devono essere mostrati oppure, qualora il controllo avviene nella sede sociale, occorre confermare la presenza tramite la contabilità delle merci.
Art. 10 Contestazioni
La partita è contestata se si riscontrano lacune ai sensi dell’articolo 10 lettere a–c. L’organo di controllo informa la persona responsabile sulle lacune riscontrate.