Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 34 pagine
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bili di cambiare tale situazione. Pertanto l’elaborazione e l’attuazione di misure complementare deve spettare agli organi specializzati.
3 Sintesi dei risultati
Lavori pericolosi nella formazione professionale di base: riduzione dell’età minima da 16 a 15 anni, misure di accompagnamento, ricorso a MSSL (art. 4 cpv. 4 OLL 5)
La maggior parte dei partecipanti all’indagine conoscitiva è favorevole al progetto di revisione dell’articolo 4 capoverso 4, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell’età minima. Tale modifica comporta dei vantaggi che garantiscono una buona transizione dalla scuola al mondo professionale. Tuttavia, con le misure di accompagnamento si chiede di concentrare maggiormente l’attenzione sugli ambiti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.
Coloro che si oppongono al progetto temono che la riduzione dell’età minima comporti un aumento del numero di infortuni. A loro parere, inoltre, la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute sono sufficientemente prese in considerazione dalle attuali ordinanze in materia di formazione.
Per entrambe le parti, tuttavia, il ricorso a specialisti MSSL deve essere esaminato caso per caso.
Autorizzazioni per formare apprendisti, Cantoni (art. 4 cpv. 5 OLL 5, nuovo)
La maggioranza dei partecipanti non si è espressa in merito. Per contro, la maggioranza dei Cantoni approva questo nuovo capoverso, pur formulando in alcuni casi delle riserve per quanto riguarda:
- oneri supplementari per i Cantoni (contributi da concedere secondo gli art. 54 e 55 LFPr);
- risorse per l’esame delle autorizzazioni esistenti;
- ricorso agli ispettorati cantonali del lavoro;
- procedura distinta per il rilascio delle autorizzazioni.
Altri partecipanti respingono il progetto in quanto temono oneri amministrativi supplementari e il rischio di perdere posti di tirocinio.
Autorizzazioni eccezionali della SECO (art. 4 cpv. 6 OLL 5)
Soltanto pochi si sono pronunciati in merito ma hanno approvato la proposta.
Collaborazione SEFRI-SECO-SUVA (art. 21 cpv. 2 OLL 5)
La maggioranza delle parti interessate è favorevole all’esistenza di una collaborazione ottimizzata tra la SECO, la SEFRI e la SUVA. Alcuni suggeriscono di coinvolgere anche altri organismi competenti, altri sottolineano la necessità di ricorrere a specialisti nella valutazione delle misure di accompagnamento.
Disposizione transitoria (art. 22a OLL5, nuove)
Una parte dei partecipanti all’indagine conoscitiva approva la disposizione transitoria a condizione che vi sia una transizione rapida e semplice.
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