Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 34 pagine

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GL aggiunge che il ricorso agli ispettorati cantonali del lavoro è fondamentale per garantire un esame sistematico delle misure di accompagnamento.

GE propone che l’articolo 4 capoverso 5 sia completato nel seguente modo :

«L’impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi dell’ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità richiede un’autorizzazione da parte delle autorità cantonali preposte alla formazione. L’autorizzazione può essere ri-

lasciata solo previo parere positivo dell’autorità competente ai sensi della presente ordinanza.»

FR, JU, NW, LU, SZ e UR condividono il parere di GE.

Per BL, il ruolo e il ricorso agli ispettorati cantonali del lavoro non sono chiari.

BS sottolinea che per sensibilizzare le aziende di tirocinio è assolutamente necessaria una panoramica di tutte le professioni che prevedono lavori pericolosi nei piani di formazione.

GL aggiunge: «Quale elemento centrale dell’esecuzione occorre inoltre elaborare una lista pubblica vincolante e aggiornata delle formazioni professionali di base che prevedono lavori pericolosi, in cui figuri chiaramente in quali professioni possono essere previsti lavori pericolosi».

Contrari

SH (VD) e VD respingono la proposta.

Secondo SH (VD) gli uffici cantonali della formazione professionale si trovano regolarmente di fronte a conflitti di obiettivi nel quadro del rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti in quanto il collocamento dei giovani dipende notevolmente dalla buona cooperazione con le aziende di tirocinio.

VD ritiene eccessivo che le autorità preposte alla formazione debbano richiedere sistematicamente un parere all’organo cantonale d’esecuzione della legge sul lavoro. Gli ispettorati cantonali del lavoro hanno appunto il compito di effettuare controlli sul posto e, all’occorrenza, chiedere all’autorità preposta alla formazione la revoca dell’autorizzazione per formare apprendisti.

Partiti

Contrari

PPD e UDC respingono categoricamente la proposta (troppa burocrazia, onere eccessivo delle autorità cantonali). A loro parere il capoverso 5 dell’articolo 4 andrebbe soppresso in quanto compromette la formazione professionale (rischio che in Svizzera non si possa più formare persone in professioni molto ricercate).

UDC sottolinea che le necessarie autorizzazioni dovrebbero essere rilasciate dal Cantone tramite un’unica autorizzazione (autorizzazione per formare apprendisti).

Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute

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