Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 34 pagine

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- protezione della salute in caso di esposizione a sostanze nocive prodotte nel corso del

processo di lavoro (ad es. vapori cancerogeni in caso di lavori di saldatura su metalli cromati)

- rischi fisici (lavori in atmosfere con un tenore di ossigeno ridotto, laser della classe 3B e 4,

shock elettrico, ecc.)

- lavori nel settore infermieristico comportanti rischi psichici (ad es. cura di pazienti in fase

terminale).

Per SGAH-SSHT l’ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani andrebbe modificata e completata. Bisognerebbe pertanto prendere in considerazione la revisione dell’ordinanza sui prodotti chimici (nuova etichettatura) e aggiungere pericoli particolari, come ad es. i posti di lavoro isolati, l’esposizione ai raggi non ionizzanti o a laser, per evitare una protezione lacunosa dei giovani lavoratori in determinati ambiti.

Secondo ECO SWISS con la revisione prevista sono stati modificati solo gli articoli 4, 21 e 22a. Per ragioni di coerenza e per aumentare la sicurezza sul lavoro vengono proposte le seguenti modifiche aggiuntive:

- art. 5 cpv.2: i giovani dovrebbero poter essere impiegati per il servizio dei clienti in alber-

ghi, ristoranti e caffé già dai 15 anni di età;

- art.6: i giovani dovrebbero poter lavorare nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziente di

spettacolo a partire dai 15 anni di età;

- art. 12 cpv. 1: tra le condizioni menzionate (ad es. necessità di raggiungere gli obiettivi

della formazione professionale di base), dovrebbe essere possibile avere un’autorizzazione eccezionale del lavoro notturno a partire dai 15 anni di età;

- art. 13 cpv. 1 e 2: tra le condizioni menzionate (ad es. necessità di raggiungere gli obiettivi

della formazione professionale di base), dovrebbe essere possibile avere un’autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale dai 15 anni di età;

- art. 17 cpv.1: la disposizione sul lavoro straordinario menzionata dovrebbe essere valida a

partire dai 15 anni di età invece che dai 16.

- art. 19 cpv. 1: i giovani che svolgono lavori pericolosi devono essere assolutamente con-

trollati. La versione atuale non si spinge abbastanza lontano a tal riguardo.

ECO SWISS chiede pertanto la seguente modifica:

«Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni e controllare regolarmente che siano attuate correttamente.»

scienceindustries sostiene espressamente il parere di ECO SWISS e invita a tener conto delle modifiche proposte.

SwissErgo osserva che il monitoraggio previsto dalla CFSL dovrebbe riguardare, oltre alle cifre sugli infortuni per gli anni 2013-2018, anche criteri più definiti quali i problemi di salute legati al lavoro.

Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)

SVS chiede anche l’integrazione della professione di «assistente di studio veterinario» nell’ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base (RS 822.115.4). Le deroghe dovrebbero poter essere concesse solo alle persone in formazione di età superiore ai 16 anni.

USM sottolinea inoltre la necessità di misure complementari nel settore degli infortuni non professionali. Considerata la propensione dei giovani al rischio, aspetto importante da prendere in considerazione, non devono essere solo i datori di lavoro a essere ritenuti responsa-

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