Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 34 pagine

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2.4.2 Osservazioni e riserve concernenti l’autorizzazione per formare apprendisti, Cantoni

Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali

La maggior parte dei governi cantonali e delle Conferenze e associazioni intercantonali è favorevole alla proposta. Solo 2 respingono la proposta mentre 5 non si sono pronunciati in merito.

Osservazioni / riserve

AR, AG, BE, GR, NE, SH (MB) e VS approvano il fatto che la competenza di rilasciare le autorizzazioni per formare apprendisti sia conferita all’autorità cantonale preposta alla formazione e che non sia necessaria alcuna procedura supplementare.

NE ritiene che la scelta dell’autorità interessata debba piuttosto essere lasciata ai Cantoni (servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio e ispettorato del lavoro) e che questi ultimi determinino le risorse accordate sia per la vigilanza sul tirocinio che per l’ispettorato del lavoro.

GL sottolinea che l’attuazione della procedura di autorizzazione per le nuove aziende di tirocinio deve essere correttamente organizzata dalle autorità cantonali preposte alla formazione.

SG auspica una soluzione unica per tutta la Svizzera riguardo all’esame delle autorizzazioni per formare apprendisti.

AG, BE, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH (MB), TI, VS e ZH, pur essendo favorevoli a questa misura, ritengono che essa comporti oneri supplementari per i Cantoni e chiedono che siano concessi contributi secondo gli articoli 54 e 55 LFPr, come avvenuto per l’introduzione del Case Management Formazione professionale.

GL sottolinea l’assenza generale di risorse supplementari per il controllo delle aziende del Cantone. Segnala inoltre che non è possibile effettuare un controllo globale delle aziende in possesso di autorizzazioni entro un termine ragionevole.

Secondo NE non è possibile rinnovare per tempo le autorizzazioni per formare apprendisti interessate senza il sostegno della Confederazione e senza un ruolo attivo della SEFRI nel processo di transizione. Se dovessero verificarsi ritardi nell’attuazione, sarebbero le aziende di tirocinio e i giovani a subirne le conseguenze.

LU, NW, SZ e UR si chiedono se, nel caso in cui dovessero essere previste misure di accompagnamento, queste ultime debbano essere valutate dall’autorità preposta alla formazione.

GE fa notare che l’autorità incaricata di rilasciare l’autorizzazione all’azienda di tirocinio non ha né la competenza né le conoscenze necessarie per assicurarsi che le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute siano effettivamente applicate. Sono infatti gli ispettorati cantonali del lavoro a disporre di tali conoscenze. Inoltre, questi organi vengono informati sulle eventuali violazioni da parte di determinate aziende, criteri importanti da considerare al momento del rilascio di un’autorizzazione. L’ispettorato cantonale del lavoro è inoltre l’autorità competente per l’applicazione dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro. È quindi importante che, nel quadro del rilascio delle autorizzazioni, sia reso obbligatorio il ricorso agli ispettorati cantonali del lavoro.

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