Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 34 pagine
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SSIC teme una prassi attuativa eccessiva che porterebbe a una revisione completa di tutti i piani di formazione.
suissetec prevede imprecisioni o più esattamente due classi di persone in formazione per un lungo periodo. Per ovviare a tale problema andrebbero previsti termini adeguati per la procedura di elaborazione e di approvazione delle misure di accompagnamento.
Contrari
3 organizzazioni del mondo del lavoro si dichiarano contrarie: PharmaSuisse, USM e SWISSMEM.
Come USI, SWISSMEM chiede un’entrata in vigore immediata dell’articolo 4 OLL 5 e un termine di attuazione per la definizione delle misure di accompagnamento e per il rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti fino alla prossima revisione ordinaria quinquennale della relativa ordinanza in materia di formazione.
USM fa notare che per 4–6 anni vi sarà il rischio di una disparità di trattamento nelle professioni. A suo parere le aziende si troveranno così in una situazione di incertezza del diritto, indipendentemente dalla loro volontà. Per non compromettere posti di formazione, questa situazione va assolutamente evitata.
2.8 Proposte di modifica e di aggiunta per la protezione dei giovani lavoratori
Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali
Se non si dovesse tener conto degli argomenti in materia di protezione dei lavoratori e dei giovani e l’età minima per i lavori pericolosi dovesse essere ridotta da 16 a 15 anni, il Consiglio di Stato del Canton BL chiede quanto segue:
1. panoramica delle professioni per cui sono previsti lavori pericolosi nel piano di formazio-
ne e che devono essere svolti anche da persone in formazione minorenni. Ciò implica una definizione precisa di tali lavori pericolosi affinché le aziende di tirocinio possano essere rese attente alle corrispondenti specificità (ad es. sotto forma di schede tecniche);
2. ampliamento del catalogo di misure di prevenzione da parte delle organizzazioni del
mondo del lavoro con un’attenzione particolare ai rischi specifici ai quali sono esposti i giovani in formazione;
3. messa a disposizione di aiuti per l’esecuzione e di meccanismi di controllo efficaci per
garantire che le misure di accompagnamento necessarie vengano anche osservate;
4. esame della questione concernente un’autorizzazione speciale da parte delle persone
responsabili dell’educazione prima dell’impiego di giovani lavoratori per lavori pericolosi onde garantire una maggiore sensibilizzazione;
5. formazione specifica e generalizzata in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della
salute per tutti i formatori attualmente attivi;
6. chiarimento della questione relativa alle responsabilità in caso di infortuni e dei processi
nell’interazione delle varie autorità implicate;
7. monitoraggio preciso del numero di infortuni e valutazione della possibilità di riaumenta-
re l’età minima nel caso in cui vi sia un netto incremento degli infortuni tra i giovani lavoratori in professioni pericolose.
LU scrive: «Nel rapporto esplicativo si menziona che l’età minima deve essere in tutti i casi di 15 anni per i lavori pericolosi. A tal riguardo la situazione risulta difficile soprattutto nel Canton Lucerna. Nel nostro Cantone si registra un numero crescente di domande / di autorizzazioni per iniziare il tirocinio prima dei 15 anni compiuti (2013: 50 autorizzazioni, 1° trimestre
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