Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati
ZH chiede che nella disposizione transitoria si preveda un termine entro cui le organizzazioni del mondo del lavoro devono stabilire misure di accompagnamento (nel quadro dell’esame quinquennale delle ordinanze in materia di formazione).
CDPE auspica un’attuazione rapida e semplice del nuovo diritto (Confederazione con SEFRI e SECO come responsabili).
AG, LU, NW e OW chiedono una rapida transizione dal vecchio al nuovo diritto e quindi un sostegno da parte della Confederazione e un ruolo attivo da parte della SEFRI (preparazione di processi e misure di sostegno).
Secondo TI, l’art. 22a OLL 5 (disposizioni transitorie) indica che «fino all’approvazione da parte della SEFRI delle misure di accompagnamento stabilite nei piani di formazione delle organizzazioni del mondo del lavoro, l’impiego di giovani per lavori pericolosi è disciplinato dal diritto previgente».
TI aggiunge che questa disposizione transitoria costituisce un serio problema perché esiste il rischio di un ulteriore rinvio nel tempo dell’applicazione delle nuove disposizioni: di uno o addirittura di più anni a dipendenza della sensiblilità e della volontà di effettivamente modificare i pani di formazione.
Partiti
PPD respinge la proposta.
Il fatto che vi sia una pressione affinché gli interessati siano incentivati anche ad attuare le misure previste sarebbe in linea di principio adeguato. Il partito respinge tuttavia una simile pressione. L’effetto di incentivazione previsto con il finanziamento supplementare di 5000 franchi e l’integrazione di misure supplementari nel ciclo abituale quinquennale dei piani e delle ordinanze di formazione sono considerati sufficienti.
Vi è inoltre un rischio elevato che le autorità realizzino i lavori previsti soltanto molto lentamente o che non li realizzino del tutto. La soppressione di questo articolo è quindi importante in quanto esso è in contraddizione con i veri obiettivi dell’iniziativa sul personale qualificato e con quelli richiesti dal PPD. Per tali motivi, l’articolo va quindi soppresso.
Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute
Contrari
USI respinge la disposizione transitoria.
Chiede un’entrata in vigore immediata dell’articolo 4 OLL 5 e un termine di attuazione per la definizione delle misure di accompagnamento e per il rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti fino alla prossima revisione ordinaria quinquennale della relativa ordinanza in materia di formazione.
Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)
holzindustrie Schweiz, login e UPSC accolgono con favore la disposizione transitoria proposta.
Osservazioni / riserve
Secondo holzbau schweiz i termini per le autorità non sono sufficientemente definiti.
R-Suisse teme un’incertezza del diritto.
525.3/2005/05382 \ COO.2101.104.4.130802 26/34