Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/9: Modifica dell'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) · 34 pagine

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Per suissetec vi è il rischio che le aziende, se costrette a far fronte a oneri amministrativi supplementari, non offrano più posti di tirocinio.

R-Suisse e USM temono inoltre che questi esami supplementari portino a una carenza di personale (a livello di autorità competenti), ritardi nell’attuazione del nuovo diritto e, pertanto, alla perdita di posti di formazione. USM ritiene adeguato che le misure di accompagnamento siano esaminate nel quadro del rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti.

Secondo holzbau schweiz, infra, SSIC e suissetec, bisogna evitare di avere una procedura supplementare distinta per il rilascio delle autorizzazioni.

Per login e UTP sarebbe auspicabile un’autorizzazione per formare apprendisti globale per tutta la Svizzera.

SWISSMEM non ritiene necessario un esame generale delle autorizzazioni per formare apprendisti. Inoltre, la ripartizione delle responsabilità tra l’ispettorato del lavoro e i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio deve restare immutata.

Secondo USIC, se si vuole ridurre l’età occorre assolutamente garantire la vigilanza e a tal fine bisogna adeguare l’ordinanza sulla formazione professionale.

Per FRM e FRM-GRC è indispensabile che la persona interessata benefici di un contratto di tirocino debitamente approvato dalle autorità compententi.

AgriAliForm considera auspicabile la formazione dei formatori.

Contrari

Analogamente a USAM e ASP, UPSA respinge la proposta per i seguenti motivi:

- ciò comporta un onere amministrativo supplementare senza la garanzia di un miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle aziende;

- la sicurezza non viene garantita con check-list ma con misure che devono essere applicate quotidianamente nelle aziende e durante la formazione;

- le direttive CFSL sono ampiamente sufficienti per tener conto dei rischi per i giovani; inoltre il controllo dell’attuazione deve essere realizzato innanzitutto dagli ispettorati cantonali del lavoro.

- la procedura di autorizzazione è a suo parere superflua.

2.5 Autorizzazioni eccezionali della SECO (art. 4 cpv. 6 OLL 5)

2.5.1 Proposta (promemoria)

L’attuale capoverso 5 diventa il capoverso 6 e rimane invariato dal punto di vista dei contenuti. Con esso alla SECO viene attribuita la competenza di prevedere in singoli casi autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) per lavori pericolosi nella formazione professionale di base per giovani di età superiore ai 16 anni. La riduzione dell’età minima per i lavori pericolosi comporta il fatto che in futuro anche per i giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età sarà possibile rilasciare un’autorizzazione eccezionale.

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