Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

2.5.2.2 Unità di ventilazione (appendice 2.26)

La nuova appendice 2.26 dell’OEn riguarda le esigenze applicabili alle unità di ventilazione. Le prescrizioni previste nei regolamenti europei 1253/2014 e 1254/2014 sono recepite integralmente nel diritto svizzero senza modifiche. Le esigenze relative alle cappe aspiranti per cucine sono disciplinate nell’appendice 3.11 dell’OEn.

Un’iniziativa di «energie-cluster» sostenuta finanziariamente dall’UFE offriva a chi voleva la possibilità di stabilire, da parte di un istituto indipendente, una valutazione di diversi criteri che contribuiscono alla qualità delle unità di ventilazione. L’efficienza energetica assume un ruolo preminente in questa valutazione. La piattaforma deklariert.ch ha contribuito ad aumentare la qualità dei ventilatori elettrici con raccordo alla rete sul mercato svizzero. Energie-cluster valuta le opzioni di sviluppo di questa piattaforma in maniera tale da completare le disposizioni legali dell’appendice 2.26 e assicura per questi consumatori una plusvalenza rispetto alle informazioni disponibili con la nuova etichettaEnergia.

2.5.2.3 Ripercussioni energetiche (prodotti da costruzione)

Grazie alle nuove esigenze i consumatori sono informati meglio in merito all’efficienza dei prodotti in vendita e aumenta la concorrenza tra i fabbricanti per proporre apparecchi sempre più efficienti. Ciò può portare i consumatori a ponderare maggiormente l’efficienza energetica dei prodotti da acquistare e al tempo stesso spronerà i fabbricanti a proporre apparecchi sempre più efficienti.

2.5.3 Attualità in materia di ecodesign e di ecolabelling per i prodotti da costruzione

A titolo informativo possiamo già annunicare che i nuovi regolamenti europei elencati qui di seguito sono esaminati in vista della loro integrazione nel diritto svizzero in occasione di una prossima revisione dell’OEn.

 Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di ap-

plicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido.

 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la

direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la

direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante moda-

lità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

 Regolamento (UE) n. 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di ap-

plicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido.

2.6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura di veicoli

L’obiettivo generale della revisione totale dell’appendice 3.6 è di sostenere la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2 nel traffico stradale tramite l’informazione degli acquirenti. Queste informazioni per i consumatori completano le prescrizioni sulle emissioni di CO2 sul fronte dell’offerta. Le indicazioni su consumo energetico, emissioni di CO2 e categoria di efficienza energetica sono volte a promuovere un acquisto di auto pragmatico e la vendita dei veicoli con una maggiore efficienza energetica. Per permettere ai consumatori di confrontare meglio l’efficienza energetica dei differenti