Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine
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Per l’etichettatura di automobili nuove, la direttiva 1999/94/CE fornisce il contesto entro il quale i Paesi membri dell’UE elaborano la loro specifica etichetta energetica nella legislazione nazionale. In particolare i calcoli sulla classificazione delle automobili in categorie di efficienza energetica non sono indicati in tale sede. La Svizzera segue in maniera autonoma questa disposizione, si orienta alle indicazioni dell’Unione europea e considera le esperienze nel contesto europeo.
6. Commento ai singoli articoli
Etichettatura dell’elettricità
Art. 1a cpv. 4
Con la modifica dell’OEn del 1° ottobre 2011 le aziende soggette all’obbligo di etichettatura sono state incaricate di pubblicare il mix del prodotto su un’unica pagina Internet liberamente accessibile. In questo modo si crea trasparenza ed è possibile confrontare le etichettature dell’elettricità a livello svizzero. Il nome del sito Internet non è stato indicato al settore. Per adempiere questo obbligo l’Associazione delle aziende elettriche svizzere AES ha elaborato la piattaforma Internet www.stromkennzeichnung.ch insieme alla società nazionale di rete Swissgrid. Per una migliore leggibilità, questo indirizzo Internet deve figurare nella disposizione esecutiva (art. 1a cpv. 4). Il dominio stromkennzeichnung.ch è registrato a nome dell’UFE, mentre il portale è gestito dal settore elettrico.
Contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo – Costi di esecuzione dei Cantoni
Art. 17 cpv. 6
Il nuovo capoverso 6 prevede un indennizzo forfettario del 5 per cento dei contributi di promozione computabili destinati al Cantone e come quota della Confederazione per l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2, che sono accordate ai Cantoni nell’ambito dei contributi globali di cui all’articolo 15 della legge sull’energia. In questo modo i Cantoni sono indennizzati per le spese di esecuzione anche per la parte B del Programma Edifici (equiparazione con la parte A del Programma Edifici).
Informazione del pubblico in merito all’appendice 3.6 e commento all’appendice 2.6
Art. 22b
Finora le disposizioni concernenti l’informazione del pubblico figuravano nell’appendice 3.6. Per considerazioni di natura sistematica, queste istruzioni destinate all’UFE e all’Ufficio federale delle strade (USTRA) figurano ora nel testo principale. Si prevede che ogni anno l’UFE valuti i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di CO2 fornitigli dall’USTRA e che informi la popolazione a tal riguardo (cpv. 1 e 2). Il catalogo dei consumi – un opuscolo stampato con testo informativo e un elenco dei veicoli in vendita – dovrà essere pubblicato non più in formato standard stampato, bensì come elenco online (cpv. 4) e sarà disponibile per essere consultato su diversi dispositivi (PC, tablet, smartphone). Si potrà inoltre disporre di una versione stampata e di facile lettura. In questo modo si garantiscono informazioni aggiornate e facilmente consultabili.
Art. 28a cpv. 2
Finora le disposizioni concernenti le applicazioni dell’appendice 3.6 figuravano nell’appendice stessa. Per considerazioni di natura sistematica, queste disposizioni figurano ora nel testo principale. Disciplinano vari obblighi del DATEC in rapporto con l’allestimento di dati e basi di calcolo che il DATEC stesso soddisfa mediante l’emanazione di un’ordinanza dipartimentale.
7. Commento alle appendici
I commenti che seguono riguardano unicamente i testi (paragrafi/note) che sono stati modificati, abrogati o aggiunti nelle appendici 1.7–3.9. Per commenti di ordine generale si rinvia ai punti 2.4 e 2.5 del presente rapporto.