Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine

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Appendice 1.7: Procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti cen-

trali idroelettriche

La limitazione finora contenuta nel numero 3.1 per la computabilità dei costi per la dotazione fino alla scadenza della concessione sarà disciplinata al numero 3.2 lettera g insieme alla durata della computabilità di altri costi ricorrenti. Sarà tuttavia indennizzata l’acqua necessaria per gli impianti per la risalita e la discesa dei pesci, purché non sia necessario restituirla come deflusso residuale. Questo può succedere nel caso di una concessione in corso in virtù dell’articolo 80 della LPAc o nel caso di una nuova concessione in virtù dell’articolo 31 e segg. LPAc. Se, nel caso di una nuova concessione, l’articolo 31 e segg. LPAc prevedono deflussi residuali per garantire anche la migrazione dei pesci, a partire da tale momento decade l’indennizzo per la dotazione, anche se non sono ancora trascorsi 40 anni dall’inizio dell’attuazione delle misure.

I costi ricorrenti delle misure di risanamento possono derivare da misure che hanno ripercussioni sulla gestione di una centrale idroelettrica (p. es. aumento del deflusso minimo o rallentamento della velocità di abbassamento dell’ondata di piena) oppure nel caso di altre misure ricorrenti come per esempio i terrapieni di ghiaia (p. es. gettata periodica di ghiaia per ripristinare e migliorare le aree di deposizione delle uova per i pesci). Anche i controlli dell’efficacia possono essere eseguiti periodicamente e generare costi ricorrenti. A tal riguardo è necessaria una disposizione che stabilisca per quanto tempo tali costi ricorrenti sono computabili. In linea di principio devono esserlo per una durata di 40 anni, indipendentemente dalla durata della concessione, per i motivi elencati qui di seguito.

Per quanto riguarda la durata della rimunerazione sono stati esaminati vari scenari. I motivi che giustificano la durata di 40 anni di cui al numero 3.2 lettera g OEn sono in particolare:

- in media, anche le misure edili durano circa 40 anni; di conseguenza, i due tipi di misure sono

trattate allo stesso modo;

- la durata della rimunerazione è indipendente dalla durata della concessione: ciò corrisponde alla

volontà del legislatore di indennizzare le misure di risanamento per tutte le centrali idroelettriche esistenti indipendentemente dalla concessione (rinnovo della concessione, durata residua della concessione più o meno lunga) e non comporta problemi, soprattutto nel caso di diritti preesistenti.

Con lo stralcio delle tasse alla lettera a e con l’abrogazione delle lettere c–e dall’elenco dei costi non computabili al numero 3.2, l’indennizzo delle corrispondenti voci di costo non è più escluso esplicitamente. Ciò signifca che, secondo la frase introduttiva del numero 3.1, così come tutte le altre voci legate alle misure di risanamento, i costi sono pur sempre computabili qualora effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle misure di risanamento (pianificazione, direzione dei lavori e attuazione). In tal modo si risponde meglio alla disposizione dell’articolo 15abisLEne, secondo cui al concessionario sono rimborsati integralmente i costi delle misure di risanamento.

Rimane ancora da valutare se anche i costi del capitale che possono derivare da un prefinan-

ziamento delle misure fino al momento dell’indennizzo sono computabili.

Allo stesso riguardo si valuterà anche una deroga per la procedura d’indennizzo di cui agli articoli 17d– 17dseptiesaffinché, per i costi in casi speciali (studi preliminari di progetti pilota o progetti particolarmente costosi e complicati), si possa presentare una domanda d’indennizzo ancora prima che sia rilasciata la licenza di costruzione.

Appendice 2.1: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore

Ad n. 1: l’appendice 2.1 vale per gli scaldacqua aventi una potenza termica ≤ 400 kW e per i serbatoi di accumulo dell’acqua calda e gli accumulatori di calore aventi un volume di serbatoio ≤ 2000 litri. Sono esclusi gli apparecchi di cui al n. 1.2.

Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II-IV del regolamento (UE) n. 814/2013 nonché degli allegati II-VIII del regolamento delegato (UE) n. 812/2013.

Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni che sono necessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.