Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine
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Appendice 2.24: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di cappe da cu-
cina elettriche per uso domestico con raccordo alla rete
Ad n. 1: l’appendice 2.24 si applica alle cappe da cucina, anche se non sono vendute per uso domestico.
Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 66/2014 nonché degli allegati I-III e VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.
Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni necessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.
Appendice 2.25: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti
Ad n. 1: l’appendice 2.25 si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica ≤ 400 kW, sono esclusi gli apparecchi di cui al n. 1.2. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/2013 nonché degli allegati II-VII del regolamento delegato (UE) n. 811/2013.
Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni necessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.
Appendice 2.26: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di unità di ven-
tilazione residenziali
Ad n. 1: il campo di applicazione dell’appendice 2.26 per le unità di ventilazione fa riferimento agli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014.
Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per l’immissione sul mercato e la cessione, per la procedura d’omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II, III e VIII del regolamento (UE) n. 1253/2014 nonché degli allegati II-VIII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014.
Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni necessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.
Appendice 3.3bis: Indicazione del consumo energetico specifico e delle ulteriori caratteristiche di lampade elettriche e apparecchi di illuminazione
Ad n. 1.2: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 874/2012 nella nota a pié di pagina.
Ad n. 2.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di efficienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE)
n. 874/2012.
Appendice 3.6: Indicazioni relative al consumo di carburante ed etichettatura di veicoli
Il campo di applicazione del numero 1 è leggermente ampliato. L’obbligo di etichettatura non risulta tuttavia ampliato. L’ampliamento del campo di applicazione ha come unica conseguenza la possibilità d’inserire anche una disposizione sull’etichettatura volontaria dei veicoli d’occasione.
Il numero 2 delimita sostanzialmente come finora le automobili che sono soggette all’obbligo di etichettatura (n. 2.1), pur escludendo esplicitamente alcuni veicoli dall’obbligo di etichettatura (n. 2.2). L’identificazione del veicolo (targhetta del costruttore) di cui all’articolo 44 dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) consente di sapere se un veicolo è fabbricato in serie o come concept, studio di design o preserie. Chi mette in vendita componenti e veicoli perfezionati deve apporre l’etichettaEnergia sui veicoli messi in vendita quando il veicolo perfezionato