Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
2.5.1 Appendici modificate: scaldacqua e serbatoi per l’acqua calda (appendice 2.1)
L’appendice 2.1 dell’OEn che disciplina attualmente le esigenze applicabili alla commercializzazione di scaldacqua e serbatoi per l’acqua calda, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore è interamente rivista. Le prescrizioni previste nei regolamenti europei 812/2013 e 814/2013 sono recepite nel diritto svizzero con le seguenti precisazioni:
le dispersioni (perdite energetiche) massime ammesse in Svizzera corrispondono a una classe
energetica «B», mentre nell’UE è sufficiente una classe energetica «C»;
le esigenze relative alle dispersioni entrano in vigore il 1° agosto 2015. Nell’UE entrano in vigore
solo a partire dal 26 settembre 2017;
le esigenze continuano ad applicarsi anche agli accumulatori di calore, contrariamente a quanto
previsto nell’UE;
l’esigenza in materia di etichettatura si applica unicamente agli apparecchi isolati. Come nell’UE,
ciascun apparecchio va etichettato con un’etichettaEnergia ad esso specifica;
l’uso dell’etichettaEnergia per i sistemi combinati è facoltativo, contrariamente a quanto previsto
nell’UE, dove tale uso è obbligatorio;
l’etichettaEnergia obbligatoria si applica anche agli apparecchi con una capacità da 500 a 2000
litri: il regolamento UE n. 811/2013 prevede un limite di 500 litri;
le esigenze in materia di impiego e/o di esercizio disciplinate nell’ordinanza contro l’inquinamento
atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) e nell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) continuano ad applicarsi; nei regolamenti UE non sono definite esigenze per l’esercizio;
le disposizioni transitorie sono trattate in un apposito capitolo. Nell’UE non vi sono disposizioni
transitorie.
Rispetto alle esigenze attualmente in vigore, la nuova appendice 2.1 prevede:
esigenze relative all’efficienza della produzione di acqua calda per usi igienici, che si applicano
agli scaldacqua con produzione di calore integrata. Pertanto le esigenze non riguardano più unicamente le perdite di calore massime ammesse (terminologia OEn) o le dispersioni (terminologia UE) per questa classe di apparecchi, come finora prescritto dall’appendice 2.1;
l’etichettatura degli apparecchi è obbligatoria con un’etichettaEnergia al momento della vendita e
in maniera fissa sugli apparecchi stessi, come finora prescritto dall’appendice 2.1.
2.5.2 Nuove appendici
2.5.2.1 Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento mi-
sti (appendice 2.25)
La nuova appendice 2.25 riguarda le esigenze applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti (riscaldamento d’ambiente e produzione di acqua calda per usi igienici).
Le prescrizioni previste nei regolamenti europei 811/2013 e 813/2013 sono recepite integralmente nel diritto svizzero con le seguenti precisazioni:
l’esigenza in materia di etichettatura si applica unicamente agli apparecchi isolati e non ai sistemi
combinati. Come nell’UE, ciascun apparecchio va etichettato con un’etichettaEnergia ad esso specifica;
l’uso dell’etichettaEnergia per i sistemi combinati è facoltativo, contrariamente a quanto previsto
nell’UE, dove tale uso è obbligatorio;
le esigenze in materia di impiego e/o di esercizio disciplinate nell’OIAt e nell’ordinanza contro
l’inquinamento fonico (OIF) continuano ad applicarsi; nei regolamenti UE non sono definite esigenze per l’esercizio.