Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine

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finito è prodotto in serie e potrebbe essere acquistato in questo modello. Quando un veicolo è rappresentato o rilasciato a scopo di dimostrazione dei pezzi perfezionati, ma non è messo in vendita nel suo insieme, in tal caso è esentato dall’obbligo di etichettatura. Nel numero 2.3 è disciplinata l’etichettatura volontaria dei veicoli d’occasione: l’uso dell’etichettaEnergia valida al momento dell’etichettatura garantisce che i veicoli contrassegnati sono stati misurati secondo i medesimi criteri di efficienza e le informazioni sono dunque più facilmente comparabili.

Nel numero 3 sono contenute le esigenze per l’etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni. L’etichettatura deve avvenire mediante l’etichettaEnergia (n. 3.1): contenuto, realizzazione e forma sono disciplinati nei numeri 3.8, 3.9 e 3.10. Il numero 3.2 precisa che l’etichettaEnergia deve essere posizionata in maniera altrettanto visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all’equipaggiamento dell’automobile. Nelle zone plurilingui è ora sufficiente un’etichetta in una delle lingue ufficiali. Le etichette in più lingue non sono ammesse (n. 3.3). Il numero 3.4 contiene prescrizioni sulla presentazione dell’etichettaEnergia in formato elettronico. Tali prescrizioni corrispondono in buona misura all’attuale numero 3.3 dell’appendice 3.6. Ora si aggiunge che l’etichettaEnergia di ciascuna impostazione deve essere visualizzabile direttamente sullo schermo (lett. c). L’obbligo di etichettatura prevede ora una limitazione per le giornate non aperte al pubblico in occasione di esposizioni (p. es. i giorni dedicati esclusivamente ai giornalisti) (n. 3.5). Nei punti vendita si dovrà posizionare in maniera ben visibile un rinvio alla piattaforma Internet dell’UFE per quanto riguarda l’efficienza energetica dei veicoli (n. 3.6). Le banche dati e gli elenchi di cui all’articolo 22b capoverso 3 sono pubblicati online dall’UFE. I venditori di automobili devono mettere a disposizione queste informazioni presso il punto vendita, in forma elettronica (p. es. su computer o tablet) o stampata; su richiesta l’elenco deve essere fornito in forma stampata (n. 3.7). Questa prescrizione sostituisce l’attuale numero 4.3.2, secondo cui i venditori di automobili nuove dovrebbero affiggere gli elenchi (il catalogo dei consumi) nel luogo di vendita e su richiesta dovrebbero fornirlo gratuitamente. Qualora i venditori di automobili nuove non avessero la possibilità di stampare gli elenchi in loco e di consegnarli ai potenziali clienti, su richiesta l’UFE mette a loro disposizione una o più copie stampate.

Il numero 3.8 disciplina il contenuto dell’etichetteEnergia con una deroga sostanzialmente analoga a quella prevista agli attuali numeri 2.2.1 e 2.2.4. Finora si dovevano indicare le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di elettricità per i veicoli le cui batterie possono essere caricate mediante la rete elettrica. D’ora in poi sull’etichettaEnergia si dovranno indicare le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione dei diversi tipi di vettore energetico, per metterli tutti sullo stesso piano e garantire informazioni confrontabili (n. 3.8.1 lett. i). Queste indicazioni continuano ad avere carattere prettamente informativo e non influiscono sull’assegnazione alle categorie di efficienza energetica. Il calcolo si basa su dati consolidati relativi al ciclo di vita, dai quali già oggi si ricavano gli equivalenti benzina per l’energia primaria per l’assegnazione alle categorie di efficienza energetica. Tendenzialmente, per la messa a disposizione dei carburanti fossili le emissioni di CO2 sono maggiori di quelle calcolate per la composizione dell’elettricità in Svizzera. Le indicazioni si riferiscono alla quantità di carburante o di elettricità (indicata in g/km) necessaria di fatto al veicolo per percorrere 100 chilometri, secondo le indicazioni sull’etichettaEnergia.

Ad n. 3.9.1: l’uso dello strumento online dell’UFE garantisce che l’etichetta sia realizzata conformemente alle indicazioni sul formato di cui ai numeri 3.10 e 10. Formalmente non sussiste alcun obbligo di utilizzare lo strumento dell’UFE. Le etichette realizzate in altro modo devono tuttavia soddisfare i requisiti di cui all’appendice 3.6, mentre le etichette che non li rispettano (p. es. formato orizzontale invece che verticale, ordine differente delle indicazioni, ecc.) non sono ammesse e sono multate.

Se disponibili, per realizzazare un’etichettaEnergia si devono utilizzare i dati contenuti nell’approvazione del tipo o nella scheda tecnica (n. 3.9.2). Se si impiega lo strumento online dell’UFE, l’etichettaEnergia può essere realizzata indicando il numero dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica. Nel caso di veicoli perfezionati il cui tipo è approvato con una procedura in varie fasi o modificati con pezzi i cui tipi sono approvati, si devono impiegare altri valori per tipo di carburante, consumo, emissioni di CO2 e peso a vuoto in maniera corrispondente alle approvazioni del tipo rilevanti per la realizzazione dell’etichettaEnergia.

Ad n. 3.9.3 e 3.9.4: per realizzare l’etichettaEnergia per le automobili che non dispongono né di un’approvazione del tipo svizzera, né di una scheda tecnica svizzera, si devono impiegare, se disponibili, i dati del certificato di conformità o altrimenti i dati del servizio d’esame. L’UFE mette a disposizione una soluzione informatica, che consente di realizzare un’etichettaEnergia sulla base dei dati del certificato di conformità o del servizio d’esame. Per poter impiegare questa soluzione informatica basta richiedere una volta il diritto di accesso all’UFE, conferito gratuitamente.