Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine

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1. Situazione iniziale

Nel quadro della presente modifica dell’ordinanza sull’energia (OEn) si dovranno effettuare diversi adeguamenti dovuti a sviluppi ed esperienze attuali, ma anche da precedenti adeguamenti dell’OEn e della normativa sul CO2. Sono interessati i seguenti settori:

 etichettatura dell’elettricità

 costi di esecuzione dei Cantoni per i contributi globali

 procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche  apparecchi

 riscaldamenti

 indicazioni del consumo di energia ed etichettatura di veicoli

2. Punti essenziali del progetto

2.1 Precisazione dell’obbligo di pubblicazione su www.stromkennzeichnung.ch

Dal 2012 tutte le aziende che forniscono elettricità a clienti finali in Svizzera devono pubblicare le loro etichettature dell’elettricità su un portale Internet comune. Finora l’indirizzo di questo sito Internet non figurava nell’ordinanza. D’ora in poi nell’ordinanza sarà menzionato esplicitamente il sito Internet www.stromkennzeichnung.ch, gestito dalle aziende soggette all’obbligo di etichettatura.

2.2 Contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo – Costi di esecuzione dei Cantoni

Finora l’esecuzione della parte B del Programma Edifici non era rimunerata. In futuro si introdurrà una rimunerazione dei costi di esecuzione dei programmi per la promozione di provvedimenti secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 (RS 641.71), la cui assegnazione ai Cantoni avviene conformemente alla legge sull’energia (LEne; RS 730.0). In tal modo la parte B sarà equiparata alla parte A per quanto concerne la rimunerazione per le spese di esecuzione dei Cantoni. L’adeguamento prevede inoltre per entrambe le parti i medesimi requisiti minimi per le attività di vigilanza cantonali. La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2017, così da poter gestire i costi di esecuzione delle parti A e B del Programma Edifici contemporaneamente per il contributo globale 2017.

2.3 Procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche

Le misure per ovviare agli effetti negativi dello sfruttamento idrico sulle acque possono comportare costi ricorrenti. Siccome i costi delle misure di risanamento sono indennizzate ai concessionari (art. 15abisLEne), è necessaria una disposizione che stabilisca per quanto tempo i costi ricorrenti si possono considerare come costi computabili. Si prevedono 40 anni dall’inizio dell’attuazione delle misure. Si adegua inoltre l’elenco dei costi non computabili.

2.4 Apparecchi

2.4.1 Disposizioni concernenti gli apparecchi elettrici

La promozione di apparecchi che consumano poca elettricità è essenziale per raggiungere gli obiettivi di diminuzione dei consumi previsti dalla Strategia energetica 2050 della Confederazione. L’OEn è uno strumento importante per riuscire a risparmiare corrente, poiché fissa le esigenze minime di efficienza energetica e le disposizioni per l’etichettatura energetica degli apparecchi in vendita. Dall’ultima sostanziale revisione delle esigenze in materia di apparecchi elettrici dell’OEn, in data 1° agosto 2014, le tecnologie sono evolute e nuovi regolamenti sono stati introdotti nell’Unione europea (UE). Per integrare queste novità nella normativa svizzera, diverse appendici dell’OEn sono state aggiornate nella presente modifica.