Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine

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Appendice 2.15: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade di-

rezionali elettriche con raccordo alla rete, di lampade LED elettriche con raccordo alla rete e relativi apparecchi

Ad n. 1.4: si adegua il rinvio al regolamento (UE) n. 1194/2012 nella nota a pié di pagina.

Appendice 2.18: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei condiziona-

tori d’aria e dei ventilatori elettrici con raccordo alla rete

Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 626/2011 nella nota a pié di pagina. Ad n. 6.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di efficienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

Appendice 2.20: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle lavastovi-

glie elettriche per uso domestico con raccordo alla rete

Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 6.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di efficienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE) n. 1059/2010.

Appendice 2.21: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli aspirapol-

vere elettrici con raccordo alla rete

Ad n. 6.1: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 nella nota a pié di pagina.

Ad n. 6.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di efficienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE) n. 665/2013.

Appendice 2.23: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli armadi re-

frigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete

Ad n. 1: l’appendice 2.23 si applica a unità di condensazione, chiller di processo nonché abbattitori elettrici con raccordo alla rete e armadi refrigerati professionali elettrici con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi. Per questioni di delimitazione del campo di applicazione si rimanda all’articolo 1 capoversi 1-3 del regolamento (UE) n. 2015/1095.

Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli articoli 3 e 4, degli allegati IV, VI, VIII-XI del regolamento (UE) n. 2015/1095 nonché degli allegati III e VII del regolamento (UE) n. 2015/1094.

Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni necessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.