Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine
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Rispetto alle disposizioni europee il presente progetto di modifica non introduce nuove eccezioni per le categorie di apparecchi elettrici. Per alcune categorie la modifica propone di allineare meglio le definizioni tecniche e le esigenze di etichettatura della Svizzera a quelle dell’UE e al tempo stesso, ove già esistenti, di mantenere esigenze di efficienza più rigide per assumere un ruolo guida in Europa (scaldacqua, forni, set top box per la televisione e macchine da caffè), nella direzione auspicata dalla mozione 11.3376 «Standard d’efficienza energetica per apparecchi elettrici. Elaborare una strategia per i migliori apparecchi in Svizzera».
Le modifiche previste si suddividono in tre categorie.
1. Aggiornamenti per tenere conto di nuovi regolamenti europei.
- Introduzione del regolamento delegato (UE) n. 66/2014 che definisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni e cappe da cucina per uso domestico. Questo nuovo regolamento è menzionato nell’appendice 2.7 (forni elettrici) e nella nuova appendice 2.24 (cappe da cucina per uso domestico).
- Introduzione dei regolamenti delegati (UE) n. 2015/1094 e n. 2015/1095 in merito rispettivamente all’etichettatura energetica e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di armadi frigoriferi professionali. Questi nuovi regolamenti sono stati ripresi nella nuova appendice 2.23 (armadi frigoriferi/congelatori professionali).
- Introduzione del regolamento delegato (UE) n. 518/2014 che modifica una serie di regolamenti europei esistenti sull’etichettatura dei prodotti connessi all’energia su Internet. Le seguenti appendici dell’OEn sono state aggiornate per riflettere i nuovi requisiti europei: 2.2 (frigoriferi e congelatori), 2.4 (lavatrici), 2.5 (asciugabiancheria), 2.12 (televisori), 2.18 (condizionatori d’aria e ventilatori elettrici), 2.20 (lavastoviglie per uso domestico), 2.21 (aspirapolvere elettrici), e 3.3bis (lampade elettriche e apparecchi di illuminazione).
- Prossima introduzione del nuovo regolamento delegato (UE) n. 2015/1428 che modifica diversi regolamenti esistenti in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade. Le seguenti appendici sono state aggiornate per fare riferimento al nuovo regolamento: 2.3 (lampade per uso domestico), 2.14 (lampade fluorescenti) e 2.15 (lampade direzionali).
2. Modifiche che riguardano requisiti specifici della Svizzera.
- Requisiti relativi ai set top box (appendice 2.9). Adozione del Voluntary Industry Agreement riconosciuto dall’UE in sostituzione del Code of Conduct.
- Requisiti relativi alle macchine da caffè (appendice 3.9). Aggiornamento della norma applicabile alla misura del risparmio energetico e ridefinizione delle classi di efficienza.
3. Modifiche di minore portata per correggere errori, omissioni o per chiarire alcune esigenze. Tali
modifiche interessano varie appendici.
2.4.2 Appendici modificate
2.4.2.1 Frigoriferi e congelatori (appendice 2.2)
L’OEn attualmente in vigore prevede che l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte Internet, ecc.). Mentre effettivamente i fornitori etichettano i modelli d’esposizione, la presenza dell’etichettaEnergia nei prospetti e su Internet è rara, l’etichettatura si limita all’indicazione della classe di efficienza energetica, nel migliore dei casi apposta a una freccia di colore corrispondente.
Dal 5 marzo 2014 l’UE chiede ai fornitori di fornire l’etichettaEnergia in forma elettronica e di apporla in formato nidificato accanto al prodotto in caso di vendita su Internet. La Svizzera si allinea alla normativa europea e riprende alla lettera la disposizione per la vendita in Internet. Al contempo le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia nei documenti di vendita e nelle pubblicità sono nuovamente precisate in questi termini: la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto, così come figura sull’etichettaEnergia e in dimensioni e caratteri equivalenti a quelli del prezzo. Queste esigenze per la pubblicità, i documenti di vendita e le offerte Internet precisano così le esigenze già esistenti e le semplificano, in particolare per la pubblicità. Pertanto devono valere senza periodo transitorio dall’entrata in vigore della modifica di ordinanza.