Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine
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Appendice 2.8: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento
Ad n. 1.2 lett. f: conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 642/2009, i televisori devono essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008.
Ad n. 2.3: in occasione della precedente modifica dell’appendice 2.8, era stato appena adottato il regolamento delegato (UE) n. 801/2013 (che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1275/2008). Questo regolamento specifica le esigenze relative al consumo di elettricità nel modo stand-by con mantenimento del raccordo alla rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. Nel tempo queste esigenze minime diventano progressivamente più rigide.
Il testo del numero 2.3 è stato aggiornato per evidenziare bene le diverse date previste nel regolamento delegato (UE) n. 801/2013.
Ad n. 7: il regolamento delegato (UE) n. 801/2013 modifica l’allegato II del regolamento CE n. 1275/2008 e vi aggiunge un punto 7 che enuncia alcune esigenze relative all’etichettatura del consumo di energia per le apparecchiature collegate in rete. Queste stesse informazioni devono essere disponibili anche per i consumatori svizzeri, il che spiega l’aggiunta di questo nuovo paragrafo.
Appendice 2.9: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete
Ad n. 1 lett. a: i set top box complessi sono definiti negli allegati B ed F del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU, versione 3.1, 19 giugno 2013.
Ad n. 2: le esigenze applicabili ai set top box complessi sono quelle del Voluntary Industry Agreement e dell’appendice 2.8 per quanto concerne il consumo nei modi stand-by e spento.
Ad n. 7: nuovo paragrafo che specifica l’obbligo d’informare i consumatori sul consumo dei CSTB, conformemente alle esigenze enunciate al numero 4.8 del Voluntary Industry Agreement.
Appendice 2.11: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori)
Ad n. 1 lett. f: limitazione del campo di applicazione per una migliore corrispondenza a quello del regolamento (CE) n. 278/2009.
Ad n. 3: la procedura d’omologazione energetica è adeguata alla norma europea EN 50563.
Appendice 2.12: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi televisivi elettrici
Ad n. 1: si adegua il rinvio al regolamento (CE) n. 642/2009 nella nota a pié di pagina.
Ad n. 2: le esigenze minime si riferiscono ora alle diverse date previste nel regolamento (UE) n. 801/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 642/2009.
Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di efficienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE) n. 1062/2009.
Appendice 2.14: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade fluo-
rescenti senza alimentatore integrato, di lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione
Ad n. 1.2: si adegua il rinvio al regolamento (CE) n. 245/2009 nella nota a pié di pagina.