Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine

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Appendice 2.2: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni

Ad n. 2.1: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: sono state riformulate le esigenze relative all’etichettatura. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di efficienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE) n. 1060/2010.

Appendice 2.3: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade elet-

triche non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete

Ad n. 1.1: finora il testo del numero 1 conteneva un errore; le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato erano incluse nel campo di applicazione (numero 1.1) poi escluse al numero 1.3 (cfr. art. 1 lett. e del regolamento CE n. 244/2009). Per correggere questa contraddizione si sono eliminate dal testo le lampade fluorescenti per uso domestico senza starter.

Ad n. 1.3: si adegua il rinvio al regolamento (UE) nr. 244/2009 nella nota a pié di pagina.

Ad n. 8: modifica della disposizione transitoria in seguito alla decisione dell’UE di posticipare il divieto delle lampade alogene al 1° settembre 2018 e conformemente al regolamento UE n. 2015/1428 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009.

Appendice 2.4: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lavatrici dome-

stiche elettriche con raccordo alla rete

Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di efficienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE) n. 1061/2010.

Appendice 2.5: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle asciuga-

biancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete

Ad n. 2: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 392/2012 nella nota a pié di pagina.

Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di efficienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE) n. 392/2012.

Appendice 2.7: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei forni elettrici con raccordo alla rete

Ad n. 1: il campo di applicazione di questa appendice dovrebbe essere lo stesso di quello del regolamento delegato (UE) n. 65/2014. Il testo del numero 1 è stato dunque completato per corrispondere a quello del regolamento europeo.

Ad n. 2 e 7.1: le esigenze per la commercializzazione sono adeguate al regolamento delegato (UE)

n. 65/2014.

Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di efficienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE) n. 65/2014.