Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine
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Ad n. 3.10: le modalità formali secondo i numeri 3.10.1 e 3.10.2 si riferiscono all’etichettaEnergia in forma stampata. In caso di presentazione elettronica, per esempio su tablet nel punto vendita, l’etichetta può adattarsi flessibilmente alle dimensioni minime dello schermo di cui al numero 3.10.3.
Nel numero 4 sono contenute le esigenze per l’etichettatura di automobili nuove in Internet. L’etichettatura deve avvenire mediante l’indicazione del consumo di energia, delle emissioni di CO2 e della categoria di efficienza energetica secondo il numero 3.8.1 lett. f–h (n. 4.1). L’obbligo di etichettatura si riferisce in particolare agli annunci di vendita per singole automobili nuove (p. es su piattaforme come www.autoscout24.ch e www.autoricardo.ch) e ai configuratori per i tipi di modello, solitamente in uso nei canali di distribuzione ufficiali. Nel caso di configuratori si devono fornire le indicazioni di cui al numero 3.8.1 lettere f–h al più tardi quando la configurazione del veicolo è ultimata. La freccia colorata di cui al numero 4.3 deve figurare insieme ai singoli veicoli messi in vendita. L’altezza della freccia deve essere comparabile alla dimensione del carattere delle altre indicazioni tecniche.
Anche nei listini prezzi l’etichettatura deve riportare il consumo di energia, le emissioni di CO2 e la categoria di efficienza energetica secondo il numero 3.8.1 lettere f–h (n. 5.1). Nei listini prezzi è tuttavia permesso riportare le indicazioni di cui al numero 3.8.1 lettere f–h come banda per diverse versioni che si differenziano in certa misura per allestimento e pezzi, quali cerchioni, pneumatici o tettuccio. Nel numero 6 figurano le esigenze relative all’etichettatura di automobili nuove nella pubblicità. Gli stampati comprendono in particolare riviste, giornali, opuscoli e affissi. I media visivi ed elettronici sono nello specifico televisioni, video online e banner web. Le indicazioni secondo il numero 3.8.1 lettere f– h devono corrispondere sempre alle altre indicazioni tecniche, al prezzo indicato e al veicolo illustrato (in modo tale che le indicazioni pubblicitarie corrispondano a una variante di modello effettivamente in vendita). L’indicazione di campi non è autorizzata. Le immagini pubblicitarie per modelli non specificabili con maggiore precisione (né il prezzo, né le indicazioni tecniche) sono escluse dall’obbligo di dichiarazione nella pubblicità. La freccia dell’etichettaEnergia deve comparire vicino al veicolo illustrato, in modo tale che si possa capire subito a quale categoria di efficienza energetica corrisponde l’auto (n. 6.4). La categoria di efficienza energetica presentata deve corrispondere a una variante di modello che coincida esteriormente al veicolo illustrato. È sufficiente riportare una freccia, non si devono riportare le categorie di efficienza energetica di tutte le possibili varianti.
Non cambia nulla per quanto riguarda la procedura per determinare l’efficienza energetica. Il previsto numero 7 corrisponde all’attuale numero 2.7.
Il numero 8 disciplina sia le esigenze materiali che alcune esigenze formali relative alle indicazioni sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e sulle categorie di efficienza energetica, come richiesto dal numero 3.8.1 lettere f–h e dalle relative disposizioni.
Per le automobili con vettori energetici differenti, il numero 9 stabilisce i criteri che devono rispettare le indicazioni e i calcoli.
Ad n. 10: per una migliore leggibilità si ridurrà il numero di immagini a due esempi di etichettaEnergia, una normale e una semplificata. Le indicazioni che dipendono dal veicolo e dal vettore energetico figurano pertanto come indicazioni sostituibili.
Appendice 3.9: Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete
Ad n. 2: il design dell’etichettaEnergia è adeguato al design di base di tutte le etichette energetiche. È inoltre prevista una nuova classificazione delle diverse classi di efficienza.
Ad n. 3: la procedura d’omologazione energetica è adeguata alla norma europea EN 60661.
8. Commento alle modifiche dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
Gli articoli 20, 20a e l’allegato 4 dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt3) prevedono già esigenze per la commercializzazzione di impianti di combustione, quali la prova di conformità (compresa la targhetta d’identificazione degli impianti), le esigenze per le emissioni di monossido di carbonio (CO) e gli ossidi d’azoto (NOx) nonché le esigenze energetiche.
Per particolari apparecchi per il riscaldamento, nella revisione dell’OEn si recepiscono gradualmente disposizioni per la commercializzazione secondo i corrispondenti regolamenti UE. Si tratta non solo
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3 RS 814.318.142.1